Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0351

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Differenziazione fra imprese in materia di oneri

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    2. Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio agli scambi fra Stati membri - Aiuti di importanza minore - Esclusione da parte della Commissione del settore dei trasporti dal beneficio della cosiddetta regola de minimis - Portata - Imprese che effettuano soltanto trasporti per conto proprio

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    3. Aiuti concessi dagli Stati - Aiuti agli investimenti riservati alle imprese stabilite nel territorio nazionale - Discriminazione - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato - Caratterizzazione del pregiudizio agli scambi fra Stati membri

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) e art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

    5. Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio agli scambi fra Stati membri - Lesione della concorrenza - Aiuti di esigua importanza individuale, ma esentati in un settore caratterizzato da una forte concorrenza dovuta a una situazione di eccesso di capacità produttiva e da un numero elevato di piccole imprese

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    6. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Esame a priori - Presa in considerazione degli effetti accertati a posteriori - Esclusione

    [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    7. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Rifiuto della Commissione di autorizzare un aiuto di Stato a titolo di una disciplina che la vincola - Necessità di qualificare l'aiuto con riguardo ad una distinzione essenziale operata dalla disciplina

    [Trattato CE, art. 92, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE) e art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

    8. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Compatibilità di un aiuto con il mercato comune - Aiuti che rientrano nella disciplina degli aiuti diretti alla tutela dell'ambiente - Divieto del cumulo con altri aiuti - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. c), CE)]

    Massima

    1. La nozione di aiuto di Stato non riguarda misure che introducono una distinzione tra imprese in materia di oneri quando tale distinzione risulta dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri in questione. Rientra tuttavia in tale nozione il sostegno fornito a determinate imprese in particolare per provvedere ad una parte degli oneri che di regola gravano sul loro bilancio, quale il necessario rinnovo dei loro veicoli industriali.

    ( v. punti 42-43 )

    2. La situazione dei vettori professionisti e quella delle imprese che effettuano unicamente trasporti per conto proprio non sono sufficientemente omogenee per configurare l'appartenenza delle due categorie allo stesso settore ed il loro intervento su uno stesso mercato. Per tale motivo l'esclusione del settore dei trasporti dal beneficio, in materia di aiuti di Stato, della regola de minimis, prevista dalle discipline e dalle comunicazioni adottate dalla Commissione, e che la vincolano nei limiti in cui queste ultime non derogano a una norma del Trattato e vengono accettate dagli Stati membri, non si applica agli aiuti concessi, per il rinnovo dei loro veicoli industriali, a imprese che effettuano soltanto trasporti per conto proprio.

    ( v. punti 48, 53 )

    3. Una discriminazione consiste in particolare nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo. Poiché una misura di sostegno agli investimenti adottata da un'autorità pubblica si applica, per definizione, solo al territorio del quale quest'ultima è responsabile, non si può qualificare come discriminazione il fatto che essa non benefici alle imprese non stabilite su tale territorio, in quanto queste ultime, nei suoi confronti, si trovano in una situazione del tutto differente rispetto a quelle stabilite sul detto territorio.

    ( v. punto 57 )

    4. In taluni casi, può evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza. In casi del genere, la Commissione è tenuta a menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione. Risponde a tale criterio una motivazione secondo cui un aiuto si applica ad un numero indeterminato di beneficiari oltre la soglia de minimis e riguarda servizi la cui prestazione è liberalizzata tra gli Stati membri, e secondo cui tali servizi per loro natura possono formare oggetto di prestazioni tra questi ultimi.

    ( v. punto 58 )

    5. Un aiuto di Stato di rilevanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza. Orbene, ad eccezione dell'ipotesi in cui gli operatori del mercato controverso adottino comportamenti anticoncorrenziali, un settore che si trova in situazione di eccesso di capacità produttiva è necessariamente caratterizzato da una situazione di forte concorrenza. Inoltre, quando un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche modesto sul piano individuale, potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e ricadere per tale motivo sotto il divieto di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).

    ( v. punti 63-65 )

    6. Ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), i regimi di aiuti devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione prima della loro entrata in vigore e, di conseguenza, essi possono essere esaminati solo con riguardo alle loro caratteristiche generali fissate a priori e non riguardo a risultati accertati a posteriori. Se così non fosse, gli Stati membri che applicassero un regime di aiuti prima di avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione a tal fine si troverebbero incontestabilmente in una situazione più favorevole rispetto a quelli che osservano l'obbligo di non dare esecuzione alle misure progettate prima della decisione finale della detta istituzione.

    ( v. punto 67 )

    7. Qualora la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente adottata dalla Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato, e che la vincola nei limiti in cui essa non deroga a norme del Trattato e viene accettata dagli Stati membri, accordi un'importanza essenziale alla qualificazione dell'aiuto come aiuto agli investimenti o come aiuto al funzionamento, la Commissione non può decidere che un aiuto non possa essere autorizzato in forza di tale disciplina, senza, nella motivazione della sua decisione, collocare quest'ultima in una di queste due categorie.

    ( v. punti 76-78, 81 )

    8. Un regime nazionale di aiuti avente finalità di riduzione dell'inquinamento e delle nocività ambientali, se soddisfa i criteri definiti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e, se del caso, da talune norme settoriali, non può essere dichiarato interamente incompatibile con il mercato comune per il fatto che alcuni dei suoi beneficiari avrebbero già ricevuto aiuti di Stato autorizzati ad altro titolo, qualora siffatta incompatibilità non sia giustificata né da detta disciplina né dalla comunicazione sul cumulo degli aiuti che perseguono obiettivi diversi.

    ( v. punto 90 )

    Top