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Document 61998CJ0338

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali Armonizzazione delle legislazioni Imposte sulla cifra d'affari Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Deduzione dell'imposta pagata a monte Normativa nazionale che consente al datore di lavoro di dedurre, a titolo d'imposta versata a monte, una certa percentuale dell'indennità versata a un dipendente per l'uso dell'auto privata a fini professionali Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a)]

Massima

$$Viene meno agli obblighi impostigli degli artt. 17, n. 2, lett. a), e 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, uno Stato membro che stabilisca una deduzione da parte del datore di lavoro, soggetto all'imposta sul valore aggiunto, di una parte dell'indennità corrisposta al dipendente per l'uso dell'auto privata a fini professionali.

Dal tenore dell'art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva risulta che il diritto a deduzione conferito da tale norma al soggetto passivo riguarda l'IVA assolta per i beni forniti e i servizi prestati a tale soggetto passivo da un altro soggetto passivo. Orbene, da una parte, il fatto che un dipendente utilizzi il proprio veicolo nell'ambito delle attività del datore di lavoro non può avere l'effetto di trasformare tale dipendente in «soggetto passivo» ai sensi della sesta direttiva né, pertanto, ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. a), di quest'ultima, e ciò anche qualora le spese connesse a tale utilizzo diano luogo a un rimborso da parte del datore di lavoro. D'altra parte, il fatto che il dipendente usi il proprio veicolo nell'ambito delle attività del suo datore di lavoro non integra gli estremi di una cessione, ai sensi della sesta direttiva, a favore di quest'ultimo. Pertanto, né il veicolo appartenente al dipendente né il carburante che tale veicolo consuma potrebbero essere considerati «forniti» al datore di lavoro soggetto passivo, ai sensi del citato art. 17, n. 2, lett. a), per il semplice fatto che l'ammortamento del veicolo e le spese di carburante connesse a tale uso danno luogo a un parziale rimborso da parte del datore di lavoro.

Non essendo avvenuta alcuna cessione di beni o prestazione di servizi tra due soggetti passivi e, pertanto, non sussistendo alcuna possibilità di emissione di una fattura o di un documento equivalente tra soggetti passivi, una deduzione dell'IVA in forza della relativa normativa nazionale non potrebbe che avvenire, per ipotesi, in violazione dei requisiti sanciti dall'art. 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva per l'esercizio di un diritto a deduzione.

( v. punti 44, 46-48, 75-77 e dispositivo )

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