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Document 61998CJ0300

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Interpretazione di un accordo internazionale concluso dalla Comunità e dagli Stati membri in forza di una competenza concorrente e che incide sull'applicazione da parte dei giudici nazionali di disposizioni comunitarie - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE); accordo TRIPs, art. 50]

2. Accordi internazionali - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) - Art. 50, n. 6 - Effetto diretto - Insussistenza - Obblighi dei giudici nazionali - Distinzione tra gli ambiti attinenti al diritto comunitario e quelli attinenti alla competenza degli Stati membri

(Accordo TRIPs, art. 50)

3. Accordi internazionali - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) - Diritto di proprietà intellettuale - Nozione - Diritto di agire in giudizio ai sensi delle disposizioni generali del diritto nazionale relative ad un atto illecito per tutelare un modello industriale contro l'imitazione - Qualificazione relativa a tale nozione gravante sulle parti contraenti

(Accordo TRIPs, art. 50, n. 1)

Massima

1. La Corte, adita in conformità alle disposizioni del Trattato, in particolare dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con la decisione 94/800/CEE quando le autorità giudiziarie degli Stati membri sono chiamate a disporre misure provvisorie per la tutela di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo TRIPs.

( v. punto 40, dispositivo 1 )

2. Le disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), che figura come allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario.

Tuttavia, in un settore al quale si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs.

In un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio.

( v. punti 44, 49, dispositivo 2 )

3. L'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs) lascia alle parti contraenti, nell'ambito dei loro propri sistemi giuridici, il compito di precisare se il diritto di agire in giudizio in virtù di disposizioni generali del diritto nazionale relative a un atto illecito, in particolare in tema di concorrenza sleale, per tutelare un modello industriale contro l'imitazione, deve essere qualificato come «diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs.

( v. punto 63, dispositivo 3 )

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