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Document 61998CJ0286

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Imputazione - Persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento dell'infrazione

    [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

    2. Concorrenza - Ammende - Importo - Congruità - Sindacato giurisdizionale - Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice comunitario - Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l'ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione - Inclusione

    [Trattato CE, artt. 172 e 190 (divenuti artt. 229 CE e 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 17]

    3. Concorrenza - Ammende - Decisione che infligge ammende - Obbligo di motivazione - Portata - Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata della violazione - Indicazione sufficiente - Successiva comunicazione di informazioni più precise - Irrilevanza

    [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma]

    Massima

    1. In via di principio, la responsabilità per violazione delle regole comunitarie di concorrenza incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa in questione al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa era stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona.

    ( v. punto 37 )

    2. Per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, il giudice comunitario è legittimato a valutare, nell'ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Tale valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione che infligge l'ammenda non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE).

    ( v. punti 55, 57 )

    3. L'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.

    La circostanza che informazioni più precise di tali elementi di valutazione, come quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare il carattere sufficiente della motivazione della decisione. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice comunitario in quanto consentono all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

    ( v. punti 58-59, 61 )

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