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Document 61998CJ0226

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso all'impiego e condizioni di lavoro nell'esercizio di attività lavorative autonome - Parità di trattamento - Discriminazione indiretta - Criteri di valutazione - Valutazione separata di ciascuno degli elementi che caratterizzano le modalità di esercizio di un'attività professionale - Necessità dell'esistenza di dati significativi

    (Direttive del Consiglio 76/207/CEE e 86/613/CEE)

    2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Discriminazione connessa a provvedimenti di protezione sociale adottati dagli Stati membri - Provvedimenti volti a garantire una sana gestione delle spese pubbliche - Giustificazione - Presupposti

    3 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Prezzo di cessione di un ambulatorio medico - Equiparazione alla pensione di vecchiaia di un lavoratore subordinato - Esclusione

    Massima

    1 La direttiva 76/207 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro e la direttiva 86/613 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità vanno interpretate nel senso che per accertare l'esistenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso occorre effettuare una valutazione separata di ognuno degli elementi che caratterizzano le modalità di esercizio di un'attività professionale risultanti da una normativa determinata, purché i detti elementi costituiscano di per sé provvedimenti specifici fondati su criteri particolari di applicazione e atti a pregiudicare un numero significativo di persone appartenenti ad una determinata categoria.

    Per quanto riguarda quest'ultima condizione, una situazione può, infatti, prefigurare una discriminazione indiretta solo qualora i dati ad essa inerenti siano attendibili, riguardino cioè una popolazione sufficiente, non riflettano fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e, in generale, appaiano significativi. (v. punti 33, 36, dispositivo 1)

    2 Anche se, nell'ambito dei provvedimenti di protezione sociale adottati dagli Stati membri, considerazioni di bilancio non possono di per sé giustificare una discriminazione tra lavoratori fondata sul sesso, tuttavia provvedimenti volti a garantire una sana gestione delle spese pubbliche per assistenza medica specialistica e a garantire l'accesso della popolazione alla detta assistenza possono essere giustificati qualora rispondano ad una finalità legittima di politica sociale, siano atti al perseguimento di tale finalità e necessari a tale scopo. (v. punto 42, dispositivo 2)

    3 Il prezzo dell'avviamento dell'ambulatorio che un medico può ricavare cedendo la clientela quando cessa l'attività per raggiungimento del limite di età non può essere equiparato, ai fini della valutazione di un'eventuale discriminazione tra lavoratori fondata sul sesso, alla pensione di vecchiaia di un lavoratore subordinato. Infatti la cessione dell'avviamento, il quale costituisce un elemento immateriale appartenente all'ambulatorio del medico, non è necessariamente collegata all'età del cedente e può avvenire in qualunque momento, mentre la pensione viene ottenuta solo al raggiungimento di un certo limite di età e con la maturazione di una certa anzianità di servizio e di un determinato importo di contributi versati. Inoltre il prezzo della cessione viene versato dall'acquirente dell'ambulatorio e non dalle persone che di norma provvedono alla retribuzione del medico, siano essi i pazienti, lo Stato o la previdenza sociale. (v. punti 45-46, dispositivo 3)

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