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Document 61998CJ0180

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza - Regole comunitarie - Ambito di applicazione materiale - Accordi collettivi intesi a conseguire obiettivi di politica sociale - Decisione da parte di liberi professionisti di istituire un regime pensionistico complementare e di chiedere alle pubbliche autorità di rendere obbligatoria l'iscrizione a tale fondo - Inclusione - Accordo interno ad una libera professione non soggetto allo stesso regime di un accordo collettivo concluso tra le parti sociali

[Trattato CE, artt. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE), 118 e 118 B (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE); accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito, artt. 1 e 4)]

2. Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Medici specialisti autonomi - Inclusione - Contributo ad un unico fondo pensionistico di categoria - Medici che agiscono come imprese

[Trattato CE, artt. 85, 86 e 90 (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE)]

3. Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Organizzazione professionale avente uno status di diritto pubblico - Inclusione - Associazione di medici specialisti

[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

4. Concorrenza - Intese - Istituzione di un fondo pensionistico di categoria da parte di liberi professionisti - Ammissibilità - Decisione della pubblica autorità di rendere obbligatoria l'iscrizione al fondo - Liceità

[Trattato CE, artt. 5 e 85 (divenuti artt. 10 CE e 81 CE)]

5. Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Fondo pensionistico - Inclusione - Mancanza di fini di lucro - Elementi di solidarietà - Finalità sociale - Irrilevanza

[Trattato CE, artt. 85 e segg. (divenuti artt. 81 CE e segg.)]

6. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Fondo pensionistico incaricato della gestione di taluni servizi in materia di assicurazione in un settore professionale - Posizione dominante - Abuso - Criteri di valutazione - Esclusione

[Trattato CE, artt. 86 e 90 (divenuti artt. 82 CE e 86 CE)]

7. Concorrenza - Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali od esclusivi - Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale - Fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo per i liberi professionisti

[Trattato CE, artt. 86 e 90 (divenuti artt. 82 CE e 86 CE)]

Massima

1. Anche se accordi conclusi nell'ambito di contratti collettivi tra le parti sociali destinati a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro debbono essere considerati, in ragione della loro natura e oggetto, come non rientranti nell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), una siffatta esclusione dall'ambito di applicazione della detta disposizione non può essere estesa ad un accordo che è inteso a garantire un certo livello di pensione a tutti coloro che esercitano una determinata professione e, quindi, a migliorare una delle condizioni di lavoro di tali professionisti, cioè la loro retribuzione, ma non è stato concluso nell'ambito di contratti collettivi tra le parti sociali.

A questo proposito il Trattato non prevede alcuna disposizione che incoraggi, alla stregua degli artt. 118 e 118 B del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) nonché 1 e 4 dell'accordo sulla politica sociale, concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito, coloro che esercitano libere professioni a concludere accordi collettivi al fine di migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro e che preveda, su richiesta di detti professionisti, che siffatti accordi siano resi obbligatori dalle pubbliche autorità per tutti coloro che esercitano dette professioni.

( v. punti 67-69 )

2. Svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE) - senza che la natura complessa e tecnica dei loro servizi e la circostanza che l'esercizio della loro professione sia regolamentato possano modificare questa conclusione - i medici specialisti autonomi che forniscono, nella loro qualità di operatori economici autonomi, servizi su un mercato, cioè quello dei servizi medici specialistici, e che ricevono dai loro pazienti una retribuzione per i detti servizi e assumono i rischi finanziari connessi con l'esercizio di tale attività.

D'altronde, quando detti medici decidono, in seno alla loro associazione nazionale, di contribuire congiuntamente ad un unico fondo pensionistico di categoria, essi agiscono come imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato e non come consumatori finali.

( v. punti 76-77, 82 )

3. Lo status di diritto pubblico di un'organizzazione professionale non osta all'applicazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), il quale, stando alla sua lettera, si applica ad accordi fra imprese e a decisioni di associazioni di imprese. Pertanto, l'ambito giuridico entro il quale è adottata una decisione di un'associazione nonché la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, in particolare dell'art. 85 del Trattato.

Il fatto che un'associazione di medici specialisti abbia come scopo principale la tutela degli interessi di tali medici, in particolare i loro redditi, tra cui rientrano le pensioni integrative, nel contesto dei negoziati con le autorità pubbliche sul costo dei servizi medici, non è tale da escludere detta organizzazione professionale di categoria dall'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato.

( v. punti 85-86 )

4. Non è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) la decisione degli esercenti una libera professione di istituire un fondo pensioni di categoria incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo e di chiedere alle pubbliche autorità di rendere obbligatoria l'iscrizione a tale fondo. Infatti, la decisione di istituire il detto fondo non restringe sensibilmente il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, in quanto il costo del regime di pensione integrativa esercita un'influenza solo marginale e indiretta sul costo finale dei servizi offerti dagli esercenti tale professione. Inoltre, la domanda presentata alle pubbliche autorità di rendere l'iscrizione obbligatoria si inserisce nel contesto di un regime, identico a quello operante in vari diritti nazionali, che prevede l'esercizio del potere regolamentare nel campo sociale. Un siffatto regime è destinato a promuovere la costituzione di pensioni integrative rientranti nel secondo pilastro e implica un certo numero di salvaguardie. Conseguentemente, gli artt. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE) e 85 del Trattato non ostano alla decisione delle pubbliche autorità di rendere obbligatoria l'iscrizione al detto fondo.

( v. punti 95, 97-101, e dispositivo 1 )

5. Un fondo pensione che fissa esso stesso l'importo dei contributi e delle prestazioni e funziona secondo il principio della capitalizzazione, che è stato incaricato della gestione di un regime di pensione integrativa istituito da un'organizzazione rappresentativa degli esercenti una libera professione e al quale l'iscrizione è stata resa obbligatoria dalle pubbliche autorità per tutti coloro che esercitano tale professione, costituisce un'impresa ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE).

Né l'assenza di fini di lucro di un simile fondo né la presenza di elementi di solidarietà nel suo funzionamento bastano a privarlo della sua qualità di impresa ai sensi delle regole del Trattato relative alla concorrenza. Vincoli quali il perseguimento di una finalità sociale, la presenza dei detti elementi di solidarietà nonché di restrizioni o controlli sugli investimenti realizzati dal detto fondo non sono di impedimento a che l'attività svolta da un simile fondo sia considerata attività economica.

( v. punti 117-119, dispositivo 2 )

6. Un fondo pensionistico che detenga un monopolio legale di fornitura di taluni servizi in materia di assicurazione in un settore professionale di uno Stato membro e, pertanto, su una parte sostanziale del mercato comune, deve essere considerato pertanto come un'impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE).

Tuttavia, il semplice fatto che uno Stato membro crei una posizione dominante mediante la concessione di diritti esclusivi ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato (divenuto art. 86, n. 1, CE) non è di per sé incompatibile con l'art. 86 del Trattato. Lo Stato membro contravviene ai divieti posti da queste due disposizioni solo quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi che le sono attribuiti, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante, o quando questi diritti sono atti a produrre una situazione in cui tale impresa è indotta a commettere abusi del genere.

Una simile pratica abusiva contraria all'art. 90, n. 1, del Trattato sussiste, in particolare, quando lo Stato membro conferisce ad un'impresa il diritto esclusivo di esercitare talune attività e crea una situazione in cui tale impresa non è manifestamente in grado di soddisfare la domanda presente sul mercato per questo genere di attività.

( v. punti 126-127 )

7. Gli artt. 86 e 90 del Trattato (divenuti artt. 82 CE e 86 CE) non ostano a che le pubbliche autorità conferiscano ad un fondo pensione il diritto esclusivo di gestire il regime pensionistico integrativo degli esercenti una determinata libera professione.

( v. punto 130, dispositivo 3 )

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