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Document 61998CJ0168

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Avvocati - Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica - Direttiva 98/5 - Pratica, da parte degli avvocati migranti, del diritto dello Stato membro ospitante senza previa formazione in tale diritto - Ammissibilità

[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE]

2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Avvocati - Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica - Direttiva 98/5 - Pratica, da parte degli avvocati migranti, del diritto dello Stato membro ospitante senza previa dimostrazione della conoscenza di tale diritto - Ammissibilità - Potere discrezionale del legislatore comunitario quanto alla scelta delle modalità e del livello di protezione dei consumatori e di garanzia di una buona amministrazione della giustizia

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5)

3. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Avvocati - Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica - Direttiva 98/5 - Base giuridica - Esercizio a titolo indipendente della professione di avvocato - Art. 57, nn. 1 e 2, prima e terza frase, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, nn. 1 e 2, prima e terza frase, CE)

[Trattato CE, artt. 57, nn. 1 e 2, prima e terza frase, e 189 B (divenuti, in seguito a modifica, art. 47, nn. 1 e 2, prima e terza frase, CE e 251 CE); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5, artt. 2, 5 e 11; direttiva del Consiglio 89/48/CEE]

4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Direttiva 98/5 - Pratica, da parte degli avvocati migranti, del diritto dello Stato membro ospitante senza previa dimostrazione della conoscenza di tale diritto - Obbligo di motivazione specifica - Insussistenza

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5]

Massima

1. La direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, che sopprime ogni obbligo di formazione previa nel diritto dello Stato membro ospitante e consente agli avvocati migranti l'esercizio della professione nell'ambito di tale diritto, non viola il principio generale di uguaglianza, del quale l'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) è una espressione particolare, giacché le posizioni, da un lato, dell'avvocato migrante che esercita con il suo titolo professionale d'origine e, dall'altro, dell'avvocato che esercita con il titolo professionale dello Stato membro ospitante non sono paragonabili.

Infatti, a differenza del secondo, che può dedicarsi a tutte le attività con libertà di accesso o riservate dallo Stato membro ospitante all'avvocatura, al primo possono essere interdette talune attività e, nell'ambito della rappresentanza e della difesa di un cliente in giudizio, gli possono essere imposti taluni obblighi.

( v. punti 20, 23-25 )

2. Mediante la direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, il legislatore comunitario, al fine di facilitare l'esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di una determinata categoria di avvocati migranti, ha preferito, ad un sistema di controllo a priori di una qualifica nel diritto nazionale dello Stato membro ospitante, una formula che comprenda un'informazione per il consumatore, alcuni limiti alla portata o alle modalità di esercizio di determinate attività della professione, il cumulo delle norme professionali e deontologiche da osservare, l'assicurazione obbligatoria, nonché un regime disciplinare che associ le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante. Lo stesso legislatore non ha soppresso l'obbligo di conoscenza del diritto nazionale applicabile nelle pratiche trattate dall'avvocato interessato, ma ha semplicemente dispensato quest'ultimo dalla previa dimostrazione del possesso di tale conoscenza. Pertanto, ha ammesso l'eventuale assimilazione progressiva delle conoscenze mediante la pratica, assimilazione facilitata dall'esperienza acquisita in altri ambiti giuridici nello Stato membro di origine. Ha altresì potuto prendere in considerazione l'effetto dissuasivo del regime disciplinare e di quello della responsabilità professionale.

Operando una simile scelta delle modalità e del livello di protezione dei consumatori e di garanzia di una buona amministrazione della giustizia, il legislatore comunitario non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone nel determinare il livello di protezione accettabile dell'interesse generale.

( v. punti 32, 43-44 )

3. La direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, è stata validamente adottata a maggioranza qualificata in base alla procedura di cui all'art. 189 B del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 251 CE) e sul fondamento dell'art. 57, nn. 1 e 2, prima e terza frase, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, nn. 1 e 2, prima e terza frase, CE), in quanto disciplina l'esercizio della professione di avvocato come libero professionista.

Sancendo agli artt. 2 e 5, fatte salve talune eccezioni, il diritto di ogni avvocato di esercitare stabilmente, in tutti gli altri Stati membri e con il proprio titolo professionale di origine, le stesse attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante, compresa la consulenza legale sul diritto di quest'ultimo, la direttiva istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati migranti che desiderino esercitare con il loro titolo professionale di origine. Tale meccanismo completa quello introdotto dalla direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, il quale, per quanto riguarda gli avvocati, mira a consentire l'esercizio illimitato della professione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Conseguentemente, la direttiva 98/5 non modifica principi legislativi esistenti nella disciplina delle professioni ai sensi dell'art. 57, n. 2, seconda frase, del Trattato, modifica che avrebbe richiesto l'adozione all'unanimità della detta direttiva 98/5.

Quanto all'art. 11 della medesima direttiva, relativo all'esercizio in comune della professione di avvocato, esso non disciplina una condizione di accesso alla professione di avvocato, ma una modalità d'esercizio della stessa. Detta disposizione non impone allo Stato membro ospitante di ammettere tale modalità se esso non consente l'esercizio in comune della professione per gli avvocati che esercitano con il titolo professionale appropriato. Conseguentemente, le norme relative all'esercizio in comune della professione sono state legittimamente adottate sul fondamento dell'art. 57, n. 2, prima e terza frase, del Trattato.

( v. punti 55-59 )

4. Posto che la direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, contiene, da un lato, una descrizione coerente e sufficiente del quadro d'insieme che ha portato alla sua adozione e, dall'altro, una descrizione degli obiettivi generali che essa si propone di raggiungere, il legislatore comunitario, nell'ambito dell'adozione di un atto di portata generale, ha adempiuto l'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE). In base al detto obbligo, esso non era tenuto a motivare specificamente la scelta effettuata, ai fini dell'attuazione dei suoi obiettivi generali, relativa alla dispensa dalla dimostrazione di una previa formazione riguardante il diritto dello Stato membro ospitante nonché dalla concessione del conseguente diritto di esercizio immediato della professione nell'ambito del relativo ordinamento giuridico.

( v. punti 63-66 )

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