EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0156

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Sgravio fiscale che costituisce una misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici - Esclusione

[Trattato CE, art. 92, n. 1, (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Rinuncia di uno Stato membro alle entrate tributarie al fine di consentire agli investitori di acquisire partecipazioni in determinate imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose - Intervento di una decisione autonoma degli investitori - Irrilevanza - Inclusione

3. Aiuti concessi dagli Stati - Incidenza sugli scambi fra Stati membri - Pregiudizio per la concorrenza - Aiuto al funzionamento

4. Aiuti concessi dagli Stati - Incidenza sugli scambi fra Stati membri - Criteri di valutazione - Aiuto a favore delle imprese aventi sede sociale e direzione nei nuovi Länder ovvero a Berlino

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

5. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti a favore delle regioni sfavorite dalla divisione della Germania - Portata della deroga - Interpretazione restrittiva - Svantaggi economici causati dall'isolamento determinato dalla demarcazione del confine tra le due zone

[Trattato CE, art. 92, nn. 1 e 2, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE)]

6. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni

[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. a) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. a), CE); comunicazione della Commissione 88/C 212/02, punto 6]

7. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Normativa fiscale - Normativa nazionale che concede un'agevolazione fiscale alle imprese con sede nel territorio nazionale negandone il beneficio alle imprese con sede in un altro Stato membro - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto art. 48 CE)]

8. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione in linea con decisioni precedenti - Motivazione sommaria

[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), e art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

Massima

1. Uno sgravio fiscale di cui beneficiano i contribuenti che cedono taluni beni economici potendo portare in detrazione l'utile che ne deriva in caso di acquisizione di altri beni economici conferisce loro un vantaggio che, trattandosi di misura generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici, non costituisce, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), un aiuto ai contribuenti medesimi.

( v. punto 22 )

2. L'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In particolare, sono considerati aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

Ciò si verifica nel caso di un'agevolazione indirettamente concessa alle imprese e che scaturisce dalla rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito, laddove proprio tale rinuncia offre agli investitori la possibilità di acquisire partecipazioni in tali imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose. Poiché l'intervento di una decisione autonoma da parte degli investitori non produce l'effetto di far venire meno il nesso esistente tra lo sgravio fiscale ed il beneficio a favore delle imprese interessate, atteso che, in termini economici, la modifica delle condizioni di mercato che genera tale beneficio costituisce la risultante del venir meno di entrate tributarie per i pubblici poteri, un simile sgravio fiscale implica un trasferimento di risorse statali.

( v. punti 25-28 )

3. Gli aiuti al funzionamento, vale a dire gli aiuti che sono diretti a sollevare un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza. Giustamente quindi la Commissione ha ritenuto che, non avendo le autorità nazionali provato l'erroneità del suo giudizio, un aiuto che abbia l'effetto di sgravare i costi delle imprese interessate da taluni oneri finanziari minacci di falsare la concorrenza.

( v. punti 29-31 )

4. L'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria di tale aiuto non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi fra Stati membri. Infatti, allorché un aiuto concesso da uno Stato o per mezzo di risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Tale ipotesi ricorre quando alle imprese con sede e direzione amministrativa nei nuovi Länder federali o a Berlino sia concesso uno sgravio fiscale, in quanto nessun'altra impresa diversa da quelle interessate da detto provvedimento può incrementare i propri capitali solo a condizioni meno favorevoli, indipendentemente dal fatto di essere stabilita in Germania o in un altro Stato membro.

( v. punti 32-34 )

5. Poiché l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE], ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione», non è stato abrogato successivamente alla riunificazione della Germania né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam, non si può presumere che tale disposizione sia divenuta priva di oggetto a seguito della riunificazione della Germania.

Tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato dall'art. 92, n. 1, del Trattato, l'art. 92, n. 2, lett. c), deve essere oggetto di interpretazione ristrettiva. Inoltre, al fine di interpretarla, si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Peraltro, se, a seguito della riunificazione della Germania, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato resta applicabile ai nuovi Länder, tale applicazione non può essere intesa se non alle stesse condizioni vigenti per i vecchi Länder nel periodo antecedente alla data della riunificazione.

A tale riguardo, poiché l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli causati in talune regioni tedesche dall'isolamento conseguente alla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

Per contro, la tesi secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'arretratezza economica, per quanto incontestabile essa sia, di cui soffrono i nuovi Länder, si pone in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue. Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Pertanto si deve necessariamente rilevare che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania, in particolare con i differenti regimi politico-economici istituiti negli Stati dell'una e dell'altra parte della Germania.

( v. punti 46-55 )

6. La Commissione dispone, ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario.

A questo proposito, dal punto 6 della comunicazione della Commissione 88/C 212/02 sul metodo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato agli aiuti regionali emerge che gli aiuti al funzionamento non possono essere concessi nelle regioni assistite ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), se non a titolo eccezionale, vale a dire quando l'aiuto sia atto a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica.

( v. punti 67-68 )

7. La libertà di stabilimento, conferita dall'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) ai cittadini di uno Stato membro e che consente loro di accedere alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese alle stesse condizioni definite dalla normativa dello Stato membro di insediamento per i propri cittadini, comprende, conformemente all'art. 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE), per le società costituite in base al diritto di uno Stato membro e che hanno la sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro interessato tramite una succursale, un'agenzia o una società controllata. La sede delle società nel senso summenzionato serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato.

Inoltre, le norme sulla parità di trattamento vietano non solo le discriminazioni palesi a motivo della cittadinanza, o della sede nel caso delle società, ma anche ogni forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri distintivi, porti in pratica allo stesso risultato. E' evidente che una discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse, e, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti in un determinato Stato non sono di regola analoghe.

Ne consegue che, qualora uno Stato membro conceda, quand'anche indirettamente, un'agevolazione fiscale alle imprese con sede sul proprio territorio negando il beneficio dell'agevolazione medesima alle imprese con sede in un altro Stato membro, la disparità di trattamento tra queste due categorie di beneficiari risulterà in linea di principio vietata dal Trattato, quando non sussista tra le due categorie medesime alcuna obiettiva diversità di situazione.

( v. punti 81-85 )

8. La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non si richiede, però, che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la rispondenza della motivazione di un atto ai requisiti di cui all'art. 190 del Trattato non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia.

Tale principio, applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, esige che vengano indicati i motivi per i quali la Commissione ritiene che il provvedimento di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). A tale riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto a incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della propria decisione.

Tuttavia, quando una decisione in tema di aiuti di Stato è stata emanata in un contesto ben noto al governo interessato e si allinea ad una costante prassi in materia di decisioni, con riguardo, in particolare, al governo medesimo, tale decisione può essere sommariamente motivata.

( v. punti 96-98, 105 )

Top