Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998CJ0102

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Pensione di vecchiaia - Determinazione della data di nascita degli interessati - Normativa nazionale che consente le modifiche previa dichiarazione degli interessati all'ente previdenziale solo su presentazione di un documento emesso prima di detta dichiarazione - Discriminazione in base alla cittadinanza - Insussistenza

    (Decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 3/80, art. 3, n. 1)

    Massima

    $$L'art. 3, n. 1, della decisione del consiglio di associazione CEE-Turchia n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi e ai loro familiari, in forza del quale i cittadini turchi residenti nel territorio di uno degli Stati membri e ai quali siano applicabili le disposizioni della detta decisione hanno il diritto di beneficiare, nello Stato membro di loro residenza, delle prestazioni previdenziali riconosciute in forza della normativa di questo Stato alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi a lavoratori turchi una normativa che, ai fini della concessione della pensione di vecchiaia e della costituzione del numero di matricola previdenziale attribuito a tale effetto, riconosca come data di nascita determinante quella risultante dalla prima dichiarazione resa dall'interessato ad un ente previdenziale di questo Stato e subordini il riconoscimento di una diversa data di nascita alla condizione che venga presentato un documento il cui originale sia stato emesso anteriormente alla data di questa dichiarazione.

    Infatti, siffatta normativa nazionale, che si applica indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati e riconosce ai documenti che devono essere prodotti affinché si possa non tener conto della data di nascita indicata all'atto della prima dichiarazione resa ad un ente previdenziale il medesimo valore probatorio, qualunque ne sia l'origine o provenienza, non pone i cittadini turchi in una situazione giuridica diversa da quella dei cittadini dello Stato membro in cui risiedono. Essa non contiene neanche alcuna disparità di trattamento idonea a costituire una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza, in quanto non può esigersi, in base al principio di non discriminazione a causa della cittadinanza, sancito dall'art. 3, n. 1, della decisione, che uno Stato membro che disciplina la determinazione della data di nascita ai fini della costituzione di un numero di matricola previdenziale e della concessione della pensione di vecchiaia tenga conto della particolare situazione derivante dal contenuto e dalle modalità di applicazione concreta della normativa turca in materia di stato civile. (v. punti 36, 40-41, 44, 51-52, 55 e dispositivo)

    Top