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Document 61998CJ0101

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Protezione delle denominazioni - Utilizzazione della denominazione «formaggio» per designare un prodotto dietetico nel quale la materia grassa naturale è stata sostituita con grasso vegetale - Inammissibilità - Aggiunta di menzioni descrittive - Irrilevanza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1898/87, art. 3, n. 1; direttiva del Consiglio 89/398/CEE, art. 3, n. 2]

Massima

$$L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1898/87, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, in combinato disposto con l'art. 3, n. 2, della direttiva 89/398 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario nel quale la materia grassa del latte sia stata sostituita da materia grassa vegetale per motivi dietetici non può essere denominato «formaggio».

L'utilizzazione di una denominazione come «formaggio dietetico all'olio vegetale (o formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale) per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione» non è autorizzata, per quanto riguarda prodotti derivati dal latte nei quali un componente naturale di quest'ultimo sia stato sostituito da una sostanza estranea, neppure quando tale denominazione venga integrata con l'apposizione sulle confezioni di indicazioni descrittive quali «questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» oppure «questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo». Infatti, tali indicazioni descrittive non soltanto non precisano chiaramente che la materia grassa del latte è stata integralmente sostituita dalla materia grassa vegetale, ma aumentano persino il rischio di confusione nella mente del consumatore in quanto suggeriscono, in violazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento, con l'uso illegittimo del termine «formaggio», che i detti prodotti sono prodotti lattiero-caseari.

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