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Document 61998CJ0060

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Atti delle istituzioni - Atto che modifica una disposizione precedente - Applicazione della norma di modifica agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della disposizione precedente - Principio di tutela del legittimo affidamento - Irrilevanza

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 93/98 - Armonizzazione delle durate di protezione - Risorgenza dei diritti estinti prima dell'attuazione della direttiva - Protezione dei diritti acquisiti dai terzi - Normativa nazionale che limita tale protezione - Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 93/98/CEE, art. 10, nn. 2 e 3)

Massima

1 Costituisce un principio che le leggi modificative di un'altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge. A questo proposito, se è vero che il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, tale principio non può essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore.

2 Dal raffronto delle disposizioni dell'art. 10, nn. 2 e 3, della direttiva 93/98, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, risulta che la direttiva ha sancito la possibilità della reviviscenza dei diritti estinti in virtù di normative applicabili prima della data della sua attuazione, senza pregiudicare degli atti di utilizzazione compiuti prima di tale data ha lasciato agli Stati membri il compito di adottare misure destinate a proteggere i diritti acquisiti dai terzi. Queste ultime debbono essere considerate come misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, ma le cui modalità sono rimesse alla loro discrezionalità, sempreché non producono la conseguenza di impedire, in un modo generale, l'applicazione delle nuove durate di protezione alla data prevista dalla direttiva.

Pertanto, l'art. 10, n. 3, della detta direttiva non osta ad una disposizione nazionale che prevede un periodo limitato per consentire la distribuzione di supporti sonori da parte di coloro che, in ragione dell'estinzione dei diritti riguardanti tali supporti sotto la vigenza della normativa precedente, avevano potuto riprodurli e commercializzarli prima dell'entrata in vigore della normativa nazionale successiva. Infatti, una siffatta normativa, da un lato, rispetta l'obbligo imposto agli Stati membri di adottare misure intese alla protezione dei diritti acquisiti dai terzi e, dall'altro, limitando in tal modo la detta protezione per quanto riguarda la distribuzione dei supporti sonori, soddisfa la necessità di circoscrivere una siffatta disposizione, la quale deve necessariamente essere transitoria per non impedire l'applicazione delle nuove durate di protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi alla data prevista dalla direttiva, di cui costituiscono l'obiettivo principale.

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