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Document 61998CJ0049
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di applicare ai lavoratori distaccati a tal fine il regime di ferie retribuite dello Stato membro ospitante - Ammissibilità - Presupposti
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
2. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Applicazione ai lavoratori distaccati delle imprese del settore edile di una normativa nazionale che prevede per i lavoratori edili ferie retribuite di durata superiore al minimo contemplato dalla direttiva 93/104 - Ammissibilità
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
3. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa nazionale che non attribuisce alle imprese edili stabilite in altri Stati membri il diritto di ottenere, da una cassa di ferie retribuite, a titolo di indennità di ferie, ma conferisce, invece, ai lavoratori distaccati una pretesa diretta nei confronti della detta cassa - Ammissibilità - Presupposti
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
4. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo per le imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi di fornire informazioni supplementari alle autorità dello Stato membro ospitante - Giustificazione basata su motivi di interesse pubblico - Tutela sociale dei lavoratori - Carattere proporzionato della richiesta di informazioni - Valutazione da parte del giudice nazionale
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE]
5. Libera prestazione dei servizi - Principio di non discriminazione - Imprese del settore edile che effettuano una prestazione di servizi - Applicazione da parte dello Stato membro ospitante del proprio regime di ferie retribuite ai lavoratori distaccati delle imprese stabilite in un altro Stato membro - Criteri di valutazione dell'impresa soggetta a tale regime diversi per l'impresa stabilita nel territorio nazionale - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
1. Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) non ostano al fatto che uno Stato membro imponga ad un'impresa del settore edile stabilita in un altro Stato membro, e che effettua una prestazione di servizi sul territorio del primo Stato membro, una normativa nazionale che garantisce ai lavoratori distaccati a tal fine dall'impresa diritti a ferie retribuite, a condizione che, da una parte, i lavoratori non beneficino di una tutela sostanzialmente paragonabile in forza della normativa dello Stato membro in cui ha sede il loro datore di lavoro, di modo che l'applicazione della normativa nazionale del primo Stato membro attribuisca loro un effettivo vantaggio che contribuisce, in maniera significativa, alla loro tutela sociale, e, dall'altra, che l'applicazione di tale normativa del primo Stato membro sia proporzionata all'obiettivo di interesse generale perseguito.
( v. punto 53, dispositivo 1 )
2. Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) non ostano al fatto che la normativa di uno Stato membro che prevede ferie retribuite di durata superiore a quella prevista dalla direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, necessaria per garantire la tutela sociale dei lavoratori del settore edile, venga estesa, durante il periodo di distacco, ai lavoratori distaccati in tale Stato membro da prestatori di servizi del settore edile stabiliti in altri Stati membri.
( v. punti 58-59, dispositivo 2 )
3. Laddove una disparità di trattamento sia giustificata da obiettive differenze tra le imprese del settore edile stabilite nello Stato membro ospitante e quelle stabilite in altri Stati membri, per quanto concerne l'effettiva attuazione dell'obbligo di pagamento delle indennità di ferie ai lavoratori, gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) non ostano al fatto che una normativa nazionale accordi alle prime un diritto al rimborso da parte della cassa ferie retribuite delle somme versate a titolo di indennità di ferie e di assegni per ferie, mentre tale normativa non prevede un diritto del genere per le seconde, ma, al suo posto, conferisce ai lavoratori distaccati una pretesa diretta nei confronti della detta cassa.
( v. punto 65, dispositivo 2 )
4. L'obbligo, imposto da una normativa nazionale che mira a tutelare efficacemente i lavoratori del settore dell'edilizia, in particolare quanto ai loro diritti alle ferie retribuite, alle imprese con sede in un altro Stato membro che distaccano alcuni lavoratori nel territorio nazionale, di fornire più informazioni alla cassa ferie retribuite rispetto ai datori di lavoro stabiliti nel territorio nazionale costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).
Una simile restrizione può essere giustificata qualora sia necessaria per tutelare efficacemente e con mezzi appropriati la ragione imperativa d'interesse generale costituita dalla tutela sociale dei lavoratori.
Spetta al giudice a quo determinare, tenuto conto del principio di proporzionalità, i tipi di informazione che le autorità dello Stato membro interessato possono legittimamente esigere dai prestatori di servizi con sede nel territorio di un altro Stato membro. A tal fine occorre che il giudice di rinvio valuti se obiettive differenze tra la situazione delle imprese stabilite nel territorio nazionale e quella delle imprese stabilite in altri Stati membri necessitino obiettivamente del sovrappiù di informazioni preteso da queste ultime.
( v. punti 69-72, 75, dispositivo 2 )
5. Gli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) ostano all'applicazione del regime di uno Stato membro in materia di ferie retribuite a tutte le imprese stabilite in un altro Stato membro che forniscono nel territorio del primo Stato membro dei servizi nel settore dell'edilizia, quando le imprese con sede nel primo Stato membro che esercitano solo una parte della loro attività in tale settore non vi sono tutte soggette per i loro dipendenti occupati nel detto settore.
( v. punto 83, dispositivo 3 )