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Document 61998CJ0046

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso di annullamento - Motivi - Motivo inoperante - Nozione

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione salvo il caso di snaturamento

[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]

3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Errore manifesto di valutazione dei fatti a conoscenza delle istituzioni al momento dell'adozione di un regolamento antidumping

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 12, n. 1]

Massima

1. Nell'ambito di un ricorso di annullamento, l'inoperatività di un motivo dedotto è riferita all'idoneità dello stesso - nel caso in cui sia fondato - a determinare l'annullamento richiesto dal ricorrente, e non all'interesse che quest'ultimo può avere a presentare un tale ricorso ovvero a prospettare un determinato motivo, dal momento che tali questioni attengono, rispettivamente, alla ricevibilità del ricorso ed alla ricevibilità del motivo.

( v. punto 38 )

2. Ai sensi degli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Del resto, la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi.

( v. punti 42-43 )

3. Nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), non spetta al Tribunale procedere ad un riesame nel merito del regolamento controverso, bensì verificare l'assenza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'autore dell'atto. La valutazione del Consiglio in esito al procedimento amministrativo in materia di antidumping verte, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88, sulla constatazione definitiva dei fatti. Ne consegue che il Tribunale, nell'ambito del suo sindacato giurisdizionale, poteva limitarsi a verificare se il Consiglio non avesse commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti a sua conoscenza al momento dell'adozione del regolamento controverso e quindi dichiarare che non occorreva tener conto di uno studio realizzato successivamente.

( v. punti 60-61 )

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