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Document 61998CJ0023

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Attività economiche ai sensi dell'art. 4 della sesta direttiva - Attività esercitate in modo indipendente - Nozione - Locazione di un bene materiale ad una società da parte di un locatore socio della stessa società - Inclusione - Attività economica del locatore limitata a tale locazione - Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, nn. 1 e 4)

Massima

$$L'art. 4, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora una persona abbia come unica attività economica, ai sensi della detta norma, la locazione di un bene materiale a una società della quale essa sia socia, tale locazione va considerata come attività svolta in modo indipendente ai sensi della stessa norma.

Per quanto riguarda l'attività di cui trattasi, non esistono infatti, tra la società e il socio, vincoli di subordinazione analoghi a quelli menzionati all'art. 4, n. 4, primo comma, della direttiva che escludano il presupposto dell'indipendenza in capo al socio. Al contrario quest'ultimo, dando in locazione alla società un bene materiale, agisce a nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, quand'anche sia nel contempo amministratore della società conduttrice. La cessione del bene in locazione, infatti, non rientra nelle attività di gestione o di rappresentanza della società. In tale contesto poco importa che il socio limiti la propria attività alla locazione di un bene materiale alla società cui partecipa. Tale circostanza è infatti irrilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza del socio nello svolgimento dell'attività economica di cui trattasi, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva, ma può, semmai, influire sulla qualifica stessa di attività economica ai sensi dello stesso articolo. (v. punti 18-19, 22 e dispositivo)

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