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Document 61998CJ0007

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Valutazione da parte del giudice richiesto - Limiti - Sindacato della Corte

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1)

    2 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Competenza del giudice di origine basata sulla cittadinanza della vittima di un reato - Presa in considerazione da parte del giudice richiesto - Inammissibilità

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1)

    3 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Nozione

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1)

    4 Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Convenuto perseguito per dolo - Diniego del giudice di origine di riconoscergli il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente - Presa in considerazione da parte del giudice richiesto - Ammissibilità

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 1, e Protocollo, art. II)

    Massima

    1 Sebbene gli Stati contraenti restino, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, le esigenze del loro ordine pubblico conformemente alle loro concezioni nazionali, i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione della Convenzione. Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente.

    (v. punti 22-23)

    2 Il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del solo fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.

    (v. punto 34 e dispositivo)

    3 Il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, contenuta all'art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrasti in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto sia lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.

    (v. punto 37)

    4 Il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, contenuta all'art. 27, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla Convenzione stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d'origine, come sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, l'art. II del Protocollo allegato alla Convenzione, che riconosce il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente dinanzi ai giudici penali di uno Stato contraente alle persone non in possesso della cittadinanza di detto Stato e domiciliate in un altro Stato contraente solo nella misura in cui esse sono imputate di un'infrazione non volontaria, non può essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice dello Stato richiesto possa, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, tener conto, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui al predetto art. 27, punto 1, della Convenzione, del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.

    (v. punti 44-45 e dispositivo)

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