Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997TJ0188

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera della Commissione che conferma una decisione di rifiuto di comunicare i processi verbali di un comitato di comitatologia - Esclusione

    [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

    2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione recante rifiuto di comunicare i processi verbali di un comitato di comitatologia

    [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); decisione della Commissione 94/90]

    3 Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Decisione 94/90 - Limiti al principio di accesso ai documenti - Regola dell'autore - Interpretazione restrittiva - Processi verbali dei comitati di comitatologia - Diniego dell'accesso basato sulla regola dell'autore - Illegittimità

    (Decisione del Consiglio 87/373; decisione della Commissione 94/90)

    Massima

    1 Costituiscono atti o decisioni suscettibili di ricorso di annullamento i provvedimenti produttivi di effetti giuridici obbligatori tali da ledere gli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Non è così nel caso di una lettera della Commissione che costituisce solo la conferma di una sua decisione recante il rifiuto di comunicare i processi verbali di un comitato di comitatologia, in quanto il solo atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) è la decisione medesima.

    2 L'obbligo di motivazione contemplato dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) consiste nel far risultare in maniera chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento preso al fine di difendere i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità.

    A tale proposito una decisione della Commissione che rifiuta di comunicare i processi verbali di un comitato di comitatologia è sufficientemente motivata quando si riferisce alla regola dell'autore, enunciata nel codice di condotta adottato dalla decisione 94/90, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, e afferma che, ai sensi di detta regola, la domanda del ricorrente è irricevibile in quanto i documenti hanno come autore un terzo.

    3 La decisione 94/90, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, prevede che, quando un documento in possesso di un'istituzione ha per autore una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra istituzione o un organo comunitario o qualsiasi altro ente nazionale o internazionale, la domanda di accesso deve essere rivolta direttamente all'autore del documento. Trattandosi di una limitazione a un principio generale, la «regola dell'autore» deve essere interpretata in senso restrittivo, in modo da non vanificare l'applicazione del principio generale di trasparenza della decisione 94/90.

    Ai fini della normativa comunitaria in materia di accesso ai documenti, i comitati di comitatologia costituiti in conformità della decisione 87/373, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, fanno parte della Commissione medesima, cui compete statuire sulle domande relative all'accesso ai documenti di questi comitati, quali i processi verbali del comitato del codice doganale. Infatti, i comitati di comitatologia assistono la Commissione, che ne assicura la presidenza, nell'espletamento dei compiti che le sono affidati. Inoltre, essi non dispongono di un'amministrazione, di un bilancio, di archivi, di locali e tanto meno di un indirizzo loro propri. Ne consegue che un comitato, quale il comitato del codice doganale, il quale non appartiene a nessuna categoria di autori terzi, non può essere considerato come un'«altra istituzione ai sensi di questa stessa decisione». D'altro canto, negare l'accesso ai processi verbali dei vari comitati di comitatologia equivarebbe a limitare in notevole misura il diritto di accesso ai documenti, il che non coincide con lo scopo che questo diritto si prefigge.

    Di conseguenza, costituisce una violazione della decisione 94/90 e deve essere annullata la decisione della Commissione che nega l'accesso ai processi verbali del comitato del codice doganale in base alla regola dell'autore.

    Top