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Document 61997TJ0147

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Imprese produttrici ed esportatrici individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione dalle indagini preparatorie - Imprese legate all'esportatore e il cui prezzo di vendita del prodotto considerato è servito come base per il calcolo del prezzo all'esportazione - Ricevibilità

(Trattato CE, art. 173, quarto comma)

2 Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi - Antidumping - Obbligo delle istituzioni di garantire l'informazione delle imprese interessate - Portata - Modalità di comunicazione - Informazioni che devono essere comunicate - Tasso del dazio antidumping definitivo - Inclusione - Termine impartito alle imprese interessate per depositare osservazioni - Art. 20, n. 5, del regolamento n. 384/96, che stabilisce un termine minimo di dieci giorni - Effetto diretto

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 2, 4 e 5)

3 Procedura - Spese - Compensazione - Motivi eccezionali - Atteggiamento della Commissione in un procedimento antidumping

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 3, primo comma, e art. 4, primo e terzo comma)

Massima

1 Anche se, alla luce dei criteri dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping hanno, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni riguardino direttamente e individualmente taluni operatori economici.

A questo riguardo, gli atti istitutivi di dazi antidumping possono riguardare individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che siano in grado di dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie.

Parimenti, tali atti riguardano individualmente un'impresa che abbia la sede in un paese terzo e sia legata agli esportatori, il cui prezzo di rivendita, nella Comunità, dei prodotti di cui trattasi è servito per calcolare il prezzo all'esportazione.

2 Il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto comunitario di cui il giudice comunitario garantisce la tutela. In forza di tale principio, le imprese interessate da una procedura di indagine preliminare all'adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del danno conseguente.

La mancanta menzione, nel documento informativo finale inviato dalla Commissione alle imprese interessate ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96, dell'aumento del dazio antidumping da applicare ai loro prodotti a causa del trattamento individuale concesso ad una di loro, nonché del tasso esatto del dazio definitivo, non integra una lesione dei diritti della difesa delle ricorrenti, quando sia accertato che esse sono venute a conoscenza di tali elementi in occasione di una conversazione telefonica con un funzionario della Commissione, in una data che ancora consentiva loro di far conoscere utilmente il proprio punto di vista al riguardo prima che la Commissione formulasse la sua proposta in vista dell'adozione del regolamento definitivo.

A questo proposito, se è vero che, da un lato, ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento antidumping di base la suddetta informazione finale dev'essere comunicata per iscritto, e che, dall'altro, il n. 3 del medesimo articolo dispone che le domande di informazioni devono essere inviate alla Commissione per iscritto, le imprese che non hanno rispettato quest'ultima disposizione non possono addebitare alle istituzioni comunitarie di non aver confermato per iscritto le informazioni di cui esse sono venute a conoscenza per telefono. Inoltre, poiché l'art. 20 del regolamento antidumping di base mira a tutelare i diritti della difesa delle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo, il mancato rispetto di quanto prescritto dal n. 4 di detto articolo può condurre all'annullamento del regolamento che istituisce un dazio antidumping solo se è accertato che questa circostanza ha pregiudicato la difesa delle imprese interessate.

Del resto, dato che l'art. 20, n. 5, del regolamento antidumping di base, che fissa un termine minimo per il deposito di eventuali osservazioni, è una disposizione chiara e precisa che non lascia alcun margine di discrezionalità alle istituzioni comunitarie, un'impresa che nel corso del procedimento amministrativo riceva comunicazione dei principali fatti e considerazioni ai sensi dell'art. 20, n. 2, del suddetto regolamento dispone, in mancanza di ogni indicazione da parte delle istituzioni comunitarie circa il termine loro impartito per depositare eventuali osservazioni, di un termine minimo di dieci giorni in virtù dell'applicabilità diretta dell'art. 20, n. 5.

3 Occorre applicare il n. 3, primo comma, e il n. 4, primo e terzo comma, dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale e ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese, anche se il ricorso è stato respinto, allorché la controversia avrebbe potuto essere evitata se la Commissione, che era stata informata dalla ricorrente circa il carattere incompleto del documento informativo che doveva essere comunicato alle imprese interessate da una procedura di indagine preliminare all'adozione di un regolamento antidumping, avesse comunicato senza indugio una versione completa di tale documento ed impartito un termine perché l'interessata potesse presentare eventuali osservazioni.

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