Elija las funciones experimentales que desea probar

Este documento es un extracto de la web EUR-Lex

Documento 61997TJ0072

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso d'annullamento - Termini - Decorrenza - Atto non pubblicato né notificato al ricorrente - Esatta conoscenza del contenuto e della motivazione

    (Trattato CE, art. 173, quinto comma)

    2 Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributi al finanziamento di azioni di formazione professionale - Certificazione da parte degli Stati membri dell'esattezza di fatto e contabile delle domande di pagamento del saldo - Portata

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 5, n. 4; decisione del Consiglio 83/516/CEE, art. 2, n. 2; decisione della Commissione 83/673/CEE, art. 7]

    3 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

    (Trattato CE, art. 190)

    4 Ricorso d'annullamento - Motivi - Sviamento di potere - Nozione

    5 Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributi al finanziamento di azioni di formazione professionale - Decisione di riduzione di un contributo inizialmente corrisposto - Diritti della difesa delle imprese di cui trattasi

    Massima

    1 Il termine di cui dispone un'impresa per la proposizione di un ricorso d'annullamento avverso decisioni della Commissione recanti riduzione dell'importo dei contributi finanziari del Fondo sociale europeo che le erano stati inizialmente concessi comincia a decorrere solo a partire dalla data in cui essa ha preso conoscenza in modo preciso dell'autore, del contenuto e della motivazione delle decisioni, atteso che queste sono state notificate alle competenti autorità nazionali e non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2 L'attestazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, concernente l'applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, consiste, per lo Stato membro, nell'accertare l'esattezza di fatto e contabile dei dati comunicati a sostegno della domanda di pagamento del saldo di un contributo finanziario da parte del destinatario di quest'ultimo. L'attestazione adottata dallo Stato membro non lo esime dagli altri obblighi che gli incombono in forza della normativa comunitaria pertinente. Quindi, anche se ha già effettuato la certificazione, esso resta vincolato dagli obblighi che derivano dall'art. 2, n. 2, della decisione 83/516 e, rispettivamente, dall'art. 7 della decisione 83/673, relativa alla gestione del Fondo, di garantire il buon esito delle azioni finanziate con contributi del Fondo e di denunciare alla Commissione qualsiasi sospetto d'irregolarità. Tali obblighi non sono affetti da alcuna restrizione nel tempo e vanno interpretati nel senso che valgono durante l'intera gestione di un'azione finanziata dal Fondo sociale europeo. D'altronde, l'esercizio del potere esclusivo della Commissione per ridurre un contributo comunitario nell'ambito del fondo sociale europeo non può essere condizionata dall'attestazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83.

    Quindi, qualsiasi attestazione di cui all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83 deve considerarsi per sua natura un'operazione effettuata con ogni riserva dallo Stato membro. Un'interpretazione diversa comprometterebbe l'effetto utile dell'art. 7 della decisione 83/673, che impone allo Stato membro di denunciare le irregolarità accertate nella gestione delle azioni da finanziare tramite il Fondo sociale europeo.

    3 Dalla motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve risultare in modo chiaro ed inequivoco l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto e dal contesto nel quale è stato adottato.

    4 Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo o, quantomeno, determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.

    5 Dato che i diritti della difesa del destinatario di un contributo finanziario del Fondo sociale europeo devono essere rispettati quando la Commissione riduce il suddetto contributo, questa non può adottare una decisione di riduzione del contributo senza aver previamente messo il beneficiario in grado - o senza essersi assicurata che esso fosse stato messo in grado - di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in ordine alla riduzione prevista.

    Arriba