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Document 61997TJ0044

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    8 novembre 2000

    Causa T-44/97

    Piera Ghignone e altri

    contro

    Consiglio dell'Unione europea

    «Dipendenti — Retribuzione — Sede di servizio in un paese terzo — Adeguamento dei coefficienti correttori — Effetto retroattivo — Ripetizione dell'indebito»

    Testo completo in francese   II-1023

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dei prospetti di retribuzione dei ricorrenti per i mesi di maggio e giugno 1996.

    Decisione:

    I pareri del servizio giuridico del Consiglio, prodotti dai ricorrenti negli allegati 5 e 10 della replica, vanno eliminati dal fascicolo. Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Ricorso – Termini – Reclami successivi

      (Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91, n. 3)

    2. Procedura – Presentazione dei pareri espressi dai servizi giuridici delle istituzioni comunitarie dinanzi al Tribunale – Presupposti

    3. Dipendenti – Retribuzione – Coefficienti correttori – Regolamento – Obbligo di motivazione – Portata

      [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); Statuto del personale, allegati X e XI]

    4. Dipendenti – Decisione arrecante pregiudizio – Decisione dell'autorità che ha il potere di nomina diretta ad applicare un atto di portata generale alla situazione individuale di un dipendente – Obbligo di motivazione – Portata

      (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

    5. Dipendenti – Retribuzione – Coefficienti correttori – Adeguamento diretto a garantire l'equivalenza del potere d'acquisto – Obbligo incombente al legislatore comunitario – Inosservanza dei termini – Irrilevanza

      (Statuto del personale, allegato X, art. 13)

    6. Dipendenti – Retribuzione – Coefficienti correttori – Disposizioni applicabili ai dipendenti con sede di servizio in un paese terzo – Principi – Adeguamento del coefficiente correttore con effetto retroattivo – Ammissibilità – Prospetto di retribuzione – Carattere provvisorio – Ripetizione dell'indebito – Ammissibilità

      (Statuto del personale, allegato X, art. 13)

    1.  Quando un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto è stato seguito da un secondo reclamo, i due suddetti reclami hanno costituito oggetto di due decisioni successive di rigetto e la ricorrente ha rispettato il termine di ricorso per quanto riguarda la seconda di queste due decisioni, il ricorso contro tale seconda decisione può essere considerato irricevibile solo se quest'ultima debba essere giudicata come un atto puramente confermativo della prima decisione di rigetto. Ciò avviene quando la seconda decisione non contiene alcun nuovo elemento rispetto alla prima decisione.

      (v. punti 38-40)

      Riferimento: Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-99 e II-315, punti 19 e 20); Tribunale 21 ottobre 1998, causa T-100/96, Vicente-Nùnez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-591 e II-1779, punti 37-43)

    2.  Si deve riservare una cura particolare ai pareri del servizio giuridico di un'istituzione. Infatti, sarebbe contrario al pubblico interesse, che impone che le istituzioni possano beneficiare dei pareri del loro servizio giuridico, forniti con la massima indipendenza, ammettere che documenti interni di tal genere possano essere divulgati da soggetti diversi dai servizi su richiesta dei quali sono stati redatti, in una controversia dinanzi al Tribunale, senza che la loro divulgazione sia stata autorizzata dall'istituzione interessata o ordinata dal giudice.

      (v. punti 47 e 48)

      Riferimento: conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Spagna/Consiglio (sentenza 13 luglio 1995, causa C-350/92, Racc. pag. I-1985, in particolare pag. 1998, paragrafo35); Tribunale 3 marzo 1998, causa T-610/97 R, Carisene a./Consiglio (Racc. pag. II-485, punti 45-47)

    3.  La motivazione di un regolamento diretto a fissare i coefficienti correttori che incidono sulle retribuzioni dei dipendenti può limitarsi a indicare, da una parte, la situazione globale che ha condotto alla sua adozione e, dall'altra, gli obiettivi generali che si propone di conseguire. Esso non deve vertere sugli aspetti tecnici delle modalità di calcolo.

      (v. punto 54)

      Riferimento: Corte 5 febbraio 1998, causa C-30/96 P, Abello e a./Commissione(Racc. pag. I-377, punti 8 e 9)

    4.  Nel caso di una decisione tramite la quale l'autorità che ha il potere di nomina applica un atto di portata generale alla situazione individuale di un dipendente, senza disporre di alcun potere discrezionale a tale riguardo, la motivazione può limitarsi a un riferimento all'atto normativo e all'indicazione, qualora sia necessario date le circostanze del caso specifico, dei motivi per i quali l'autorità che ha il potere di nomina ritiene che ricorrano i presupposti di applicazione di tale atto al suddetto dipendente. L'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, a illustrare i motivi a fondamento dell'adozione dell'atto normativo da parte del legislatore comunitario.

      (v. punto 58)

    5.  Il legislatore comunitario deve garantire l'equivalenza del potere d'acquisto dei dipendenti tra Bruxelles e le altre sedi di servizio situate in paesi terzi, adeguando i coefficienti correttori. Detto obbligo non viene meno per il solo fatto che esso non è stato adempiuto nei termini previsti dallo Statuto. Anche ammettendo che i termini previsti dall'art. 13 dell'allegato X dello Statuto e i fini dell'adeguamento dei coefficienti correttori abbiano carattere imperativo e che il legislatore sia venuto meno al suo obbligo di adattare i suddetti coefficienti nel momento prescritto, tale violazione delle norme applicabili non incide sulla validità dei regolamenti che stabiliscono i coefficienti correttori.

      (v. punto 78)

    6.  A differenza delle disposizioni dello Statuto che riguardano la fissazione dei coefficienti correttori per i dipendenti con sede di servizio all'interno degli Stati membri, l'art. 13 dell'allegato X dello Statuto non prevede espressamente l'effetto retroattivo della fissazione dei nuovi coefficienti correttori per i dipendenti con sede di servizio situata in un paese terzo. Tuttavia il principio della parità di trattamento impone la retroattività dell'entrata in vigore dei nuovi coefficienti correttori al momento in cui si sia constatata la cessata equivalenza del potere d'acquisto. Tale principio, di cui il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto costituisce espressione, è alla base non solo dell'art. 64 dello Statuto, relativo alla fissazione dei coefficienti correttori all'interno dell'Unione, ma altresì dell'art. 13 dell'allegato X dello Statuto, inerente alla fissazione dei nuovi coefficienti correttori per i paesi terzi, e, di conseguenza, lo scopo da conseguire mediante la fissazione di nuovi coefficienti correttori, vale a dire il rispetto del principio della parità di trattamento, impone che si attribuisca effetto retroattivo ai regolamenti recanti adeguamento dei coefficienti correttori per i paesi terzi.

      Una disposizione regolamentare che conferisce espressamente carattere provvisorio ai prospetti di retribuzione dei dipendenti delle Comunità europee con sede di servizio situata in un paese terzo, al fine di poter tener conto dell'adeguamento retroattivo dei coefficienti correttori, e che prevede la ripetizione, da parte delle Comunità, dell'indebito eventualmente risultante da tale adeguamento non è in contrasto con le norme relative alla revoca degli atti amministrativi. Infatti, la fissazione retroattiva di questi coefficienti è necessaria per garantire l'equivalenza del potere d'acquisto e i prospetti di retribuzione non possono attribuire diritti soggettivi diversi da quelli che derivano dalla disciplina in materia di retribuzione di cui i prospetti di retribuzione sopramenzionati costituiscono applicazione.

      (v. punti 87-90 e 93)

      Riferimento: Corte 23 gennaio 1992, causa C-301/90, Commissione/Consiglio (Racc, pag. I-221, punto 29); Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-177/95, Barraux e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-541 e II-1451, punto 46); Tribunale 26 maggio 1998, causa T-177/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-225 e II-705, punto 47); Tribunale 7 luglio 1998, cause riunite T-116/96, T-212/96 e T-215/96, Telchini e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-327 e II-947, punto 129)

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