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Document 61997TJ0037

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ricorso di annullamento - Termini - Dies a quo

(Trattato CECA, art. 33, terzo comma)

2 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Conferimento di capitale - Rinuncia ai crediti - Garanzia per i prestiti - Prestito-ponte - Inclusione

[Trattato CECA, art. 4, lett. c)]

3 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Aiuto concesso tramite un ente controllato dallo Stato e azionista dell'impresta destinataria dell'aiuto - Inclusione

[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 83]

4 CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Valutazione sulla scorta del criterio dell'investitore privato

[Trattato CECA, art. 4, lett. c); Trattato CE, art. 92]

5 CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Autorizzazione della Commissione - Presupposti

[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 95; decisione della Commissione n. 3855/91/CECA]

6 Procedura - Intervento - Domanda avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma contenente lo sviluppo di altri argomenti - Ricevibilità - Libertà di scelta dei motivi dedotti - Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, nn. 3 e 4)

7 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Nozione - Opponibilità del principio - Presupposti

8 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione CECA

(Trattato CECA, art. 15, primo comma)

9 CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Autorizzazione della Commissione - Presupposti - Prospettive di redditività dell'impresa destinataria - Salvaguardia della concorrenza

(Trattato CECA, art. 2)

Massima

1 Ai sensi dell'art. 33, terzo comma, del Trattato CECA i ricorsi d'annullamento devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione. Conformemente al principio della certezza del diritto, gli amministrati devono essere in grado di fare affidamento sul chiaro dettato di questa disposizione. Di conseguenza, occorre calcolare il termine di impugnazione con riferimento alle date di notifica e di pubblicazione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione.

2 La nozione di aiuto ex art. 4, lett. c), del Trattato CECA ricomprende le prestazioni in danaro o in natura concesse per sostenere un'impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa pagano per i beni o servizi da essa prodotti e, inoltre, gli interventi che alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio dell'impresa. Possono quindi essere qualificati aiuti ai sensi della detta disposizione un conferimento di capitale e gli anticipi concessi nel contesto di tale conferimento, la rinuncia a crediti relativi a prestiti e garanzie statali concesse per prestiti o prestiti-ponte.

3 Per valutare il carattere statuale di un aiuto non si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato membro o da un ente locale e quella in cui l'aiuto è concesso da un ente pubblico o privato che lo Stato o l'ente locale istituisce o designa per la gestione dell'aiuto. Del resto, né il fatto che un ente del genere sia azionista dell'impresa nel momento in cui ha dato attuazione agli interventi finanziari a favore di quest'ultima né l'art. 83 del Trattato CECA ostano alla qualificazione dei detti interventi come aiuti concessi da uno Stato. Infatti, la circostanza che in forza dell'art. 83 «[l]'istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il diritto di proprietà delle imprese» non impedisce che l'art. 4 del Trattato CECA possa essere opposto alle autorità statali che in quanto azionisti di impresa prendano provvedimenti che non costituiscono conferimenti di rischio secondo la prassi normale delle società operanti in economia di mercato.

4 Nell'ambito della valutazione della compatibilità con il mercato comune di provvedimenti presi dalle pubbliche autorità a favore di un'impresa, occorre applicare il criterio dell'investitore privato che opera in economia di mercato, criterio fondato sulle possibilità per l'impresa destinataria di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali e che consiste nello stabilire se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione di cui trattasi alle medesime condizioni. Contestare la ragionevolezza di tale criterio nel settore della siderurgia per il motivo che in pratica tale settore necessita inevitabilmente di conferimenti pubblici equivale a negare l'applicabilità in linea di principio del divieto ex art. 4, lett. c), del Trattato CECA, che riguarda proprio le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli Stati. Tale criterio va applicato sia nell'ambito dell'art. 4 del Trattato CECA sia nell'ambito dell'art. 92 del Trattato CE, in quanto consente di individuare agevolazioni che alterano o minacciano di alterare la concorrenza.

5 L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA non osta a che la Commissione autorizzi, in via di deroga, aiuti concessi dagli Stati che non rientrano nelle categorie previste dal codice degli aiuti fondandosi sull'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato. Tuttavia, non si tratta di un obbligo della Commissione, bensì unicamente di un potere discrezionale che essa esercita quando ritenga che l'aiuto notificato sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del Trattato, in particolare per far fronte a situazioni impreviste. Ne consegue che la Commissione, che è tenuta ad agire nell'interesse comunitario, può avvalersi di tale potere unicamente in via eccezionale.

6 Risulta dall'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, che l'interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene, ma può liberamente scegliere i motivi e gli argomenti da dedurre a sostegno delle dette conclusioni. Tale libertà di scelta non è del resto limitata agli argomenti invocati in fase di procedimento amministrativo. Certamente uno Stato membro interveniente in un ricorso d'annullamento di una decisione della Commissione in materia di aiuti concessi da uno Stato non può avvalersi di elementi di fatto che non fossero noti alla Commissione e che non abbia inteso segnalare a quest'ultima nel corso del procedimento amministrativo, ma nulla osta a che esso deduca, avverso la decisione definitiva, un motivo giuridico non sollevato in sede di procedimento amministrativo.

7 Il principio della certezza del diritto è volto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario. A tal fine è essenziale che le istituzioni comunitarie rispettino l'intangibilità degli atti che vengono emanati e che pregiudicano la situazione di diritto e di fatto dei soggetti di diritto, per cui esse potranno modificare questi atti solo nel rispetto delle regole di competenza e di procedura. Tuttavia una violazione di tale principio non può essere fatta valere se il soggetto la cui situazione giuridica e sostanziale è stata pregiudicata dall'atto di cui è causa non ha rispettato le condizioni stabilite da quest'ultimo.

8 La motivazione richiesta dall'art. 15, primo comma, del Trattato CECA deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, dato che la motivazione dev'essere valutata non solo alla luce del tenore dell'atto, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata.

9 La Commissione non può autorizzare un aiuto a favore di un'impresa senza prospettive di redditività dal punto di vista commerciale o finanziario solo per garantire artificialmente il mantenimento dell'occupazione in tale azienda e perturbare in tal modo l'equilibrio nel mercato comune infliggendo uno svantaggio non giustificato dal punto di vista economico alle imprese siderurgiche concorrenti. Il diritto al lavoro e l'art. 2 del Trattato CECA, ai sensi del quale la Comunità deve tutelare la «continuità dell'occupazione» ed evitare «di provocare nell'economia degli Stati membri turbamenti fondamentali e persistenti», non possono essere interpretati nel senso che la Commissione ha l'obbligo di autorizzare un aiuto in una situazione del genere. Un'interpretazione in tal senso sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità che, in materia di aiuti concessi dagli Stati, impone fra l'altro che venga mantenuta nel mercato comune una situazione di concorrenza sana.

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