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Document 61997TJ0012
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
5 novembre 1997
Causa T-12/97
Anna Barnett
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Art. 31, n. 2, dello Statuto»
Testo completo in francese II-863
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 9 ottobre 1996 che respinge una domanda di revisione riguardante una decisione di inquadramento della ricorrente nel grado in data 14 maggio 1996.
Esito:
Rigetto.
Sunto della sentenza
Nel 1981 la ricorrente otteneva un diploma di «Philosophy and Modem Languages — French» rilasciato dall'Università di Oxford. Dal settembre 1981 al dicembre 1994 essa lavorava presso differenti servizi ministeriali del Regno Unito.
La ricorrente vinceva il concorso PE/60/A, bandito dal Parlamento europeo nel 1993.
Il 20 giugno 1995 la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/1775/95, riguardante un posto di grado A8/A4 all'interno dell'unità 1 «Protezione delle acque, conservazione del suolo, agricoltura» della direzione D «Qualità dell'ambiente e risorse naturali» della direzione generale «Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile» (DG XI) (unità XI.D.l).
Con decisione 14 maggio 1996 l'autorità che ha il potere di nomina (ľ«APN») nominava la ricorrente dipendente in prova nel posto oggetto dell'avviso di posto vacante, in qualità di amministratore di grado A7, terzo scatto.
Il 2 agosto 1996 la ricorrente, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»), presentava reclamo contro tale decisione rivendicando l'inquadramento nel grado A6.
Con decisione dell'APN 4 settembre 1996 la ricorrente veniva nominata in ruolo nel suo posto.
Con decisione 9 ottobre 1996 la Commissione respingeva il reclamo del 2 agosto 1996 (la «decisione impugnata»).
Nel merito
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico che in realtà si suddivide in due motivi distinti, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 31, n. 2, e alla violazione dell'art. 32 dello Statuto.
Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto
Occorre innanzi tutto esaminare la seconda parte del motivo, relativa al fatto che la Commissione avrebbe rigettato ingiustificatamente la domanda di reinquadramento contenuta nel reclamo (punto 44).
La facoltà, di cui l'amministrazione dispone, di nominare un dipendente neoassunto in un grado superiore delle carriere di base e delle categorie intermedie deve essere intesa come un'eccezione alle regole generali in materia di inquadramento (punto 47).
Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 219/84, Powell/Commissione (Race. pag. 339, punto 8)
Sebbene 1APN, al momento della nomina di un dipendente neoassunto, non sia di regola tenuta a esaminare in ciascun caso se si debba applicare l'art. 31, n. 2, dello Statuto né a motivare la sua eventuale mancata applicazione, essa rimane per contro obbligata, in presenza di particolari circostanze, come le eccezionali qualificazioni di un candidato, a procedere ad una valutazione caso per caso dell'eventuale applicabilità di detta disposizione (punti 48 e 49).
Riferimento: Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione(Racc. PI pag. H-683, punti 20 e 21)
Dette qualificazioni devono essere valutate, non con riguardo alla popolazione nel suo insieme, bensì in relazione al profilo medio dei vincitori di concorso, i quali costituiscono già una cerchia di persone rigorosissimamente selezionate in base a quanto prescritto dall'art. 27 dello Statuto. Una determinata esperienza professionale non può conferire alla persona che la possiede il diritto ad essere nominata nel grado superiore della carriera (punto 50).
Riferimento: Corte 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Race, pag. I-3009, punto 30); Alexopoulou/Commissione, citata, punto 20
Tenuto conto della grande varietà delle esperienze professionali che possiedono i candidati al pubblico impiego europeo e degli specifici bisogni relativi a ciascun posto da ricoprire, la decisione d'inquadramento nel grado basata sull'art. 31, n. 2, dello Statuto rientra in un amplissimo potere discrezionale dell'APN (punto 51).
Riferimento: Klinke/Corte di giustizia, citata, punto 31; Alexopoulou/Commissione, citata, punti 19 e 21
Nel caso di specie occorre riconoscere che, a seguito del reclamo, la Commissione ha proceduto ad una valutazione circa l'eventuale applicazione alla ricorrente dell'art. 31, n. 2, dello Statuto. Con la decisione impugnata, essa ha deciso di respingere la domanda di reinquadramento (punto 52).
Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi a questa valutazione dell'APN, ma deve limitarsi ad accertare se l'APN non abbia esercitato il suo potere in maniera manifestamente errata. Orbene, non è stato provato nel caso di specie che ciò si sia verificato (punto 53).
Riferimento: Klinke/Cortedi giustizia, citata, punto 31
Riguardo ai pretesi bisogni specifici del servizio, occorre rilevare che le istituzioni europee hanno già, per loro natura, esigenze molto particolari (conoscenza di più lingue, specializzazione in campi differenti, ecc.). Per quanto riguarda l'avviso di posto vacante qui in esame, non è stata dimostrata l'esistenza di una specifica esigenza di servizio che richiedesse l'assunzione di una persona particolarmente qualificata ai sensi della giurisprudenza Alexopoulou (punti 54 e 55).
Ne consegue che l'APN era legittimata a respingere la domanda di reinquadramento presentata dalla ricorrente. La seconda parte del motivo deve pertanto essere respinta (punto 56).
Riguardo alla prima parte del motivo, relativa al fatto che l'APN avrebbe trasgredito il proprio obbligo di procedere ad una concreta valutazione della possibilità di applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, occorre ricordare che l'APN, in seguito al reclamo, ha effettivamente svolto tale valutazione. Pertanto questa parte del motivo deve essere intesa come censura del fatto che l'APN non avrebbe svolto tale valutazione al momento dell'assunzione della ricorrente (punti 57 e 58).
In presenza di particolari circostanze quali le eccezionali qualifiche di un candidato, 1APN è tenuta ad effettuare una valutazione concreta riguardo alla possibile applicazione di detta disposizione. Tale obbligo sussiste, in particolare, allorché il ricorso alle disposizioni dell'art. 31, n. 2, dello Statuto sia giustificato da esigenze specifiche del servizio che impongano l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato o allorché la persona nominata possieda qualifiche eccezionali e chieda di poter beneficiare di dette disposizioni (punto 59).
Riferimento: Alexopoulou/Commissione, citata, punto 21
Orbene, si deve rilevare che il posto da coprire non richiedeva l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato. Inoltre la ricorrente aveva omesso di chiedere l'applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto già al momento dell'assunzione. Infine, 1APN, nell'ambito del suo amplissimo potere discrezionale, ha ritenuto che la ricorrente non possedesse qualifiche eccezionali. L'APN non era dunque tenuta, al momento dell'assunzione della ricorrente, a procedere ad una concreta valutazione dell'eventuale applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto (punto 60).
Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 32 dello Statuto
Sebbene l'art. 90, n. 2, dello Statuto non prescriva espressamente requisiti riguardo al contenuto e alla motivazione di un reclamo ai sensi dello stesso articolo, il principio della concordanza tra il reclamo e il ricorso, sancito da una costante giurisprudenza, esige tuttavia, a pena d'irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario lo sia già stato nell'ambito del procedimento amministrativo, così che l'APN sia stata in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa le censure che l'interessato formula nei confronti della decisione impugnata (punto 67).
Riferimento: Tribunale 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione (Race. PI pag. II-405, punto 26)
Il dipendente non può limitarsi a dedurre, nel suo reclamo, i fatti pertinenti. Il reclamo deve anche indicare, pur se non formulate in termini giuridici, le censure che la ricorrente fa valere nei confronti della decisione controversa (punto 68).
Riferimento: Tribunale 12 marzo 1996, causa T-361/94, Weir/Commissione (Race. PI pag. II-381, punto 27)
Il reclamo non solo non si riferisce al motivo in esame, ma non contiene neppure elementi da cui la Commissione, pur sforzandosi di interpretarlo con spirito di apertura, potesse desumere che la ricorrente intendeva far valere una violazione dell'art. 32 dello Statuto (punto 69).
Riferimento: Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Race, pag. 689, punto 13)
Dispositivo:
Il ricorso è respinto.