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Document 61997TJ0003

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    19 febbraio 1998

    Causa T-3/97

    Aima Maria Campogrande

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Avviso di posto vacante — Grado del posto da coprire — Nomina ad un posto di capo unità inquadrato nei gradi A4/A5 — Illegittimità della decisione della Commissione 19 luglio 1998 — Rigetto della candidatura»

    Testo completo in francese   II-215

    Oggetto:

    Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di nominare il signor Cesare De Montis al posto di capo dell'unità 2 («Patto andino») della direzione B («America latina») della direzione generale IB (Relazioni esterne: Mediterraneo del Sud, Medio e Vicino Oliente, America latina, Asia del Sud e Sud-Est e cooperazione Nord-Sud) e della decisione con la quale la Commissione respinge la candidatura della ricorrente a tale posto.

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto della sentenza

    La ricorrente, amministratore principale in servizio presso la Commissione, veniva inquadrata nel grado A4, quinto scatto, dal 1o gennaio 1992. A partire dal settembre 1975 era assegnata alla direzione generale Relazione economiche esterne (DG I), ove la stessa presta attualmente servizio al «desk Uruguay».

    Nella comunicazione degli avvisi di posto vacante n. 39 del 14 dicembre 1995 la Commissione pubblicava, ai sensi degli artt. 4 e 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»), l'avviso di posto vacante COM/141/95 (ľ«avviso di posto vacante controverso») di capo dell'unità 2 «Patto andino» della direzione B «America latina» della direzione generale Relazioni esterne: Mediterraneo del Sud, Medio e Vicino Oriente, America latina, Asia del Sud e Sud-Est e cooperazione Nord-Sud (DG IB) (unità IB.B.2). In tale avviso veniva precisato che il titolare del posto sarà incaricato delle relazioni con i paesi di cui trattasi. Per quanto riguarda'le qualifiche richieste, veniva indicato: «Conoscenza delle relazioni esterne e della politica di cooperazione. Capacità di condurre negoziati in un ambiente internazionale. Esperienza nella direzione di una équipe».

    Il 9 gennaio 1996 la ricorrente presentava la sua candidatura al posto COM/141/95. Con nota 12 gennaio 1996 la stessa trasmetteva copia del suo rapporto informativo al segretario del comitato consultivo per le nomine (il «CCN»).

    Con lettera 30 gennaio 1996 il segretario del CCN informava la ricorrente che «a conclusione dei lavori, e senza pregiudicare le decisioni finali adottate dall'APN per la copertura del posto di cui trattasi, il [CCN] ha emesso il seguente parere:

    per quanto riguarda l'esame delle candidature presentate e a seguito dell'esame delle stesse, la sua candidatura non dovrebbe essere presa in considerazione in questa occasione».

    Il 7 marzo 1996 l'autorità che ha il potere di nomina («l'APN») notificava alla ricorrente la sua decisione di non accogliere la candidatura della ricorrente al posto controverso. L'APN vi nominava, con trasferimento interno, il signor Cesare De Montis, dipendente di grado A5, in servizio presso la DG I, responsabile del coordinamento e dell'aiuto finanziario alla Turchia, a Malta e a Cipro dal 1995.

    Il 6 maggio 1996 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto avverso la nomina del signor Cesare De Montis al posto controverso, avverso la correlativa decisione dell'APN 7 marzo 1996 di non nominarla a tale posto, avverso la decisione dell'APN di inquadrare il posto controverso nel grado A4/A5 e avverso la decisione della Commissione 19 luglio 1988, COM(88)PV 928, relativa alla copertura dei posti di inquadramento intermedio, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 578 del 5 dicembre 1988, come modificata con decisione della Commissione 28 giugno 1995, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 898 del 7 luglio 1995 (la «decisione 19 luglio 1988»).

    Il 2 ottobre 1996 la Commissione ha respinto tale reclamo.

    Nel merito

    Sul primo motivo, inerente all'illegittimità della decisione 19 luglio 1988

    Sulla prima parte del primo motivo, inerente alla violazione dell'art. 5 dello Statuto e del suo allegato I

    Nell'ambito di un procedimento di copertura di un posto di dirigente intermedio in seno alla Commissione, la regola che figura al punto 3.1 della decisione 19 luglio 1988, secondo la quale il livello del posto da coprire viene deciso sulla scorta dell'importanza dei compiti inerenti all'incarico di cui trattasi, non richiede che la descrizione delle mansioni ripresa nell'allegato 2 della detta decisione contenga criteri particolari che consentano di valutare l'importanza delle mansioni inerenti all'incarico di cui trattasi. Se è vero che la decisione di fissare il grado di un posto di capo unità dev'essere presa tenendo conto dell'importanza delle mansioni dell'unità considerata, questo non significa tuttavia che le mansioni di capo unità debbano essere descritte in modo diverso secondo il grado del posto. Una descrizione identica delle mansioni di capo unità, qualora esse rientrino nell'impiego tipo di capo divisione di grado A3 e nell'impiego tipo di amministratore principale di grado A4/A5, è compatibile con l'art. 5 dello Statuto e con il suo allegato I (punti 30 e 31).

    Riferimento: Corte 28 settembre 1983, cause riunite 193/82-198/82, Rosaniea./Consiglio(Racc. pag. 2841, punto 11); Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione (Race. pag. II-1455, punto 53); Tribunale 17 maggio 1995, causa T-16/94, Benecos/Commissione (Race. PI pag. II-335)

    Sulla seconda parte del primo motivo, inerente ad uno sviamento di potere o di procedura

    La nozione di sviamento di potere ha una portata precisa e si riferisce all'uso dei propri poteri da parte di un'autorità amministrativa per uno scopo diverso da quelloper cui le sono stati conferiti. Un provvedimento è viziato da sviamento di potere solo se risulta, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordati, che è stato adottato per conseguire scopi diversi da quelli dichiarati (punto 38).

    Riferimento: Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-56/94. De Santis/Commissione (Race. PI pag. II-1325. punto 37)

    Il ringiovanimento del personale dirigente era tra gli obiettivi che la Commissione intendeva perseguire adottando la decisione 19 luglio 1988. Nel perseguire tale obiettivo, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere solo se il ringiovanimento del personale in questione fosse stato difficilmente compatibile con l'interesse del servizio, la cui realizzazione è esattamente lo scopo per il quale è stato conferito alla Commissione il potere di adottare la decisione del 19 luglio 1988 (punti 40 e 41).

    Poiché l'obiettivo del ringiovanimento del personale dirigente non ha portato la Commissione ad abbandonare gli altri obiettivi menzionati nella motivazione della decisione 19 luglio 1988 e poiché la presa in considerazione degli orientamenti fissati sulla base di tale obiettivo intervengono solo quando lo scrutinio per merito comparativo non è decisivo, il ringiovanimento del detto personale non può essere considerato incompatibile con l'interesse del servizio (punto 44).

    Sulla terza parte del primo motivo, inerente alla violazione del principio secondo il quale la decisione relativa al grado del posto da coprire ha carattere necessariamente oggettivo

    La decisione 19 luglio 1988, come modificata il 28 giugno 1995, consente al CCN e all'APN di prendere conoscenza delle potenziali candidature a un posto di diligente intermedio da coprire in seno alla Commissione prima della determinazione del grado del detto impiego. Ciò non è atto a pregiudicare la natura necessariamente oggettiva della detta procedura di determinazione. Infatti, da un lato, deve essere consentito alla Commissione di prevedere che il CCN si tenga costantemente informato dello stato delle risorse umane delle istituzioni affinché sia in grado di espletare nel modo più completo e perfetto tale compito. Inoltre, la conoscenza di cui trattasi rientra tra le normali e legittime preoccupazioni di un organo specificamente preposto alla gestione delle risorse umane di un'istituzione. Dall'altro, anche supponendo che la decisione 19 luglio 1988 andasse dichiarata illegittima in quanto consente al CCN e all'APN di essere informati delle potenziali candidature ai posti dirigenziali intermedi in seno alla Commissione, il giudice comunitario non è in grado di controllare se il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione e il direttore generale interessato alla copertura del posto da coprire si siano avvalsi della loro conoscenza dello stato delle risorse umane della Commissione e della direzione generale interessata quando, nell'ambito del CCN, hanno deciso il grado del posto da coprire, salvo che non venga fornita la prova che essi hanno adottato la loro decisione al fine di favorire un candidato potenziale rispetto agli altri (punti 55, 56 e 59).

    Sulla quarta parte del primo motivo, inerente alla violazione del principio secondo cui ciascun dipendente ha legittime aspettative di carriera in seno alla propria istituzione e dell'art. 5, n. 3, dello Statuto

    Il principio secondo il quale ciascun dipendente ha prospettive di carriera in seno alla sua istituzione significa che, quando l'APN prevede di procedere alla copertura di posti vacanti, deve, in primo luogo, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, esaminare le possibilità di promozione o di trasferimento in seno all'istituzione e quindi, dopo questo esame, le possibilità di indire concorsi interni all'istituzione stessa. L'ordine di precedenza così stabilito è l'espressione stessa del principio della legittima aspettativa di carriera dei dipendenti assunti. Tenuto conto di questa definizione, gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso non sono idonei a dimostrare la violazione del principio così invocato, poiché non riguardano alcuna violazione dell'ordine di precedenza così stabilito dall'art. 29 dello Statuto (punto 65).

    Riferimento: Corte 13 dicembre 1984, cause riunite 20/83 e 21/83, Vlachos/Cortedi giustizia (Race. pag. 4149, punto 19); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Race. pag. II-121, punto 24)

    L'art. 5, n. 3, dello Statuto prevede che «i funzionari appartenenti ad una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera» (punto 66).

    La regola che figura al punto 3.2, secondo capoverso, della nuova versione della decisione 19 luglio 1988, secondo la quale «nel caso di copertura di un posto di capo di unità/consigliere comportante una promozione dal grado A4 al grado A3, i candidati devono essere in possesso di un'appropriata esperienza direttiva», non assoggetta lo sviluppo della carriera della ricorrente a condizioni diverse da quelle alle quali è soggetto lo sviluppo della carriera dei dipendenti più giovani. Infatti tutti i dipendenti di grado A4 debbono soddisfare questo requisito per accedere al grado A3, e i dipendenti di grado A5 debbono essere promossi al grado A4 prima di poter aspirare ad una promozione al grado A3, dal momento che essi soddisfano la condizione relativa ad una adeguata esperienza direttiva. Del resto, i dipendenti, anche se sono in possesso dei requisiti per essere promossi, non sono per ciò stesso titolari di un diritto soggettivo alla promozione (punto 67).

    Riferimento: Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione (Race. PI pag. II-739, pumo 67)

    I profili di carriera ripresi nell'allegato I della decisione 19 luglio 1988 riguardano dipendenti più giovani che hanno dimostrato di possedere doti particolari e concretizzano il desiderio generale della Commissione di ringiovanire il proprio personale dirigente. Perché tali profili di carriera abbiano effetto discriminatorio, in ragione dell'età, sui dipendenti idonei ad occupare posti di dirigente intermedio occorre che si tratti di un criterio di selezione esclusivo, cioè di un criterio che mette da parte qualsiasi altro criterio di selezione, come lo scrutinio per merito comparativo dei vari candidati richiesto dall'art. 45 dello Statuto. Ciò non si verifica nel caso di specie, dato che la presa in considerazione di tali profili di carriera è semplicemente una facoltà offerta al CCN. La ricorrente non è dunque riuscita a dimostrare che la decisione 19 luglio 1988 violava sotto queto aspetto l'art. 5, n. 3, dello Statuto (punti 68-70).

    Sul secondo motivo, inerente all'illegittimità della decisione che fissa il grado del posto da coprire

    Nell'ambito di un procedimento di assunzione il ricorrente può, in caso di ricorso contro atti emanati in un secondo tempo, denunciare i vizi degli atti precedenti, strettamente collegati ai primi, dal momento che non si può pretendere, in tale procedimento, che gli interessati presentino altrettanti ricorsi quanti sono gli atti lesivi contenuti in detto procedimento. La ricorrente ha pertanto il diritto di avvalersi dell'illegittimità della decisione che stabilisce il grado del posto da coprire nell'ambito del presente procedimento (punti 81 e 83).

    Riferimento: Corte 11 agosto 1995, causa C-448/93 P, Commissione/Noonan (Race, pag. I-2321, punto 17)

    Dal momento che l'APN dispone di un ampio potere discrezionale nel determinare il grado del posto da coprire, il controllo del Tribunale deve limitarsi alla questione se, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto condurre l'amministrazione alla valutazione da essa svolta, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere in modo manifestamente erroneo. Il Tribunale non può quindi sostituire la propria valutazione a quella dell'APN riguardo alla fissazione del grado da attribuire al posto (punto 84).

    Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione (Race. PI pag. II-83, punto 46)

    Il raffronto delle unità della direzione B alla quale la ricorrente procede non permette di stabilire che l'APN abbia fatto suo del suo potere in maniera manifestamente erronea fissando al grado A4 il posto di capo dell'unità IB.B.2. Da un lato, sulla base dei criteri di valutazione utilizzati dalla ricorrente per determinare l'importanza relativa di ciascuna unità, il posto di capo dell'unità più importante di questa direzione, cioè l'unità IB.B. 1 (America centrale, Messico, Cuba), è occupato da un dipendente di grado A4. Dall'altro, le unità IB.B.2 e IB.B.3 risultano dalla scissione della precedente unità «America del Sud», il cui ex capo, dipendente di grado A3, occupa attualmente il posto di capo dell'unità IB.B.3. La presenza di tale dipendente di grado A3 non è quindi atta a dimostrare che, non fissando il grado del posto di capo dell'unità IB.B.2 al grado A3, 1'APN abbia commesso un manifesto errore di valutazione (punti 85-87).

    Non si rende necessario interrogarsi sul grado al quale il posto di capo dell'unità IB.B.3 sarebbe fissato nell'ipotesi in cui il detto posto venisse dichiarato vacante, poiché l'attuale presenza a tale posto di un dipendente di grado A3 non esclude di per sé l'esercizio da parte dell'APN del suo ampio potere discrezionale nella scelta del grado di un siffatto posto nell'ipotesi in cui questo si rendesse successivamente vacante (punto 88).

    Sul terzo motivo, inerente all'illegittimità dell'avviso di posto vacante controverso

    La funzione dell'avviso di posto vacante è quella, da un lato, di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti per occupare il posto da coprire onde metterli in grado di valutare se presentare un atto di candidatura e, dall'altro, quella di delimitare l'ambito legale nel quale 1'APN procederà allo scrutinio per merito comparativo dei candidati previsto dall'art. 45, n. 1, dello Statuto. Del resto, il ruolo di un avviso di posto vacante dev'essere distinto da quello svolto da un successivo documento che riprende la descrizione del posto di cui trattasi. Il secondo ha l'obiettivo di tenere al corrente in via informale il personale dell'istituzione interessata per quanto riguarda gli avvenimenti che costellano il funzionamento di tale istituzione (punti 100-102).

    Riferimento: Benecos/Commissione.già citata, punto 19

    La descrizione del posto di capo dell'unità IB.B.2 figurante nell'avviso di posto vacante controverso ha consentito alla ricorrente di presentare l'atto di candidatura ed è sufficientemente precisa per consentire di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo e giustificare, a tal titolo, il rigetto della candidatura della ricorrente e la nomina del signor Cesare De Montis (punto 103).

    Sul quarto motivo, inerente all'insufficienza della motivazione della decisione che rigetta la candidatura della ricorrente

    Per giudicare della sufficienza della motivazione di un atto lo si deve ricollocare nel contesto nel quale è stato adottato. Una motivazione generica e meramente procedurale non può tuttavia essere considerata sufficiente se ľ APN non ha indicato, al più tardi nella decisione di rigetto del reclamo, il motivo specifico e pertinente che giustifica il rigetto della candidatura del dipendente interessato (punto 112).

    Riferimento: Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione (Race, pag. I-395, punto 16); Tribunale 5 giugno 1992, causa T-26/90, Finsider/Commissione(Racc. pag. II-1789, punto 72); Tribunale 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Race, pag. II-201, punto 25); Benecos Commissione, citata, punti 33 e 35

    Nella decisione esplicita di rigetto del reclamo della ricorrente 1'APN non si è limitata ad una motivazione generica e meramente procedurale. Essa ha precisato che la candidatura della ricorrente era stata respinta perché non presentava qualifiche superiori a quelle del candidato scelto in materia di attività direttive e di diplomazia. Di conseguenza, questi due elementi di raffronto debbono considerarsi come il motivo specifico e pertinente richiesto per soddisfare l'obbligo di fornire una motivazione sufficiente alla decisione di rigetto della candidatura della ricorrente (punto 113).

    Sul quinto motivo, inerente all'errore manifesto di valutazione delle qualifiche del signor Cesare De Montis

    Nel valutare le qualifiche e i meriti dei candidati da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di nomina per promozione o trasferimento 1'APN dispone di un ampio potere discrezionale. In questo campo il controllo del giudice comunitario deve, pertanto, limitarsi all'accertamento se, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto determinare la valutazione dell'amministrazione, questa non si sia tenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il suo potere discrezionale in modo manifestamente errato. Il giudice comunitario non può pertanto sostituire la propria valutazione dei titoli e dei meriti dei candidati a quella dell'APN (punto 122).

    Riferimento: Tribunale 8 giugno 1995. causa T-496/93, Allo/Commissione (Race. PI pag. II-405, punto 39)

    La ricorrente non è stata in grado di dimostrare che l'APN non si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato nello scegliere il signor Cesare De Montis per occupare il posto di capo dell'unità IB.B.2 (punto 127).

    Dispositivo:

    Il ricorso è respinto.

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