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Document 61997CJ0440

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale - Determinazione del luogo di adempimento in forza della legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro adito

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)

    Massima

    $$L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.

    Infatti, il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della detta Convenzione, richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della Convenzione, quali l'art. 5, punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato. Ora, risulta che la determinazione della nozione di luogo di esecuzione in funzione, in particolare, della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie è, nella versione attuale dell'art. 5, punto 1, insufficiente per risolvere le questioni collegate all'applicazione di questa disposizione. Peraltro, la legge che si applica alla determinazione del luogo di esecuzione non rischia di variare a seconda del giudice adito, in quanto le norme di conflitto che consentono di determinare la legge che si applica al contratto sono state uniformate negli Stati contraenti con la Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

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