This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61997CJ0424
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Diritto comunitario - Diritti conferiti ai singoli - Violazione da parte di uno Stato membro - Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli da un ente di diritto pubblico - Possibile insorgenza della responsabilità di tale ente in aggiunta a quella dello Stato membro
2 Diritto comunitario - Diritti conferiti ai singoli - Violazione da parte di uno Stato membro - Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli - Presupposti - Violazione grave e manifesta - Nozione
3 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Dentisti - Convenzione per l'esercizio di attività medica con un cittadino di un altro Stato membro - Necessità di conoscenze linguistiche - Ammissibilità - Limiti
[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); direttiva del Consiglio 78/686/CEE, art. 3]
1 Spetta a ciascuno degli Stati membri accertarsi che i singoli ottengano un risarcimento del danno loro causato dall'inosservanza del diritto comunitario, a prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso tale violazione e a prescindere da quella cui, in linea di principio, incombe, ai sensi della legge dello Stato membro interessato, l'onere di tale risarcimento.
Tuttavia, al risarcimento dei danni provocati ai singoli da provvedimenti interni adottati in violazione del diritto comunitario non deve necessariamente provvedere lo Stato membro stesso perché i suoi obblighi comunitari siano adempiuti. Pertanto, negli Stati membri nei quali talune funzioni legislative e amministrative sono assunte in maniera decentrata da enti locali dotati di una certa autonomia o da qualsiasi altro ente di diritto pubblico giuridicamente diverso dallo Stato, il risarcimento di tali danni, causati da provvedimenti adottati da un ente di diritto pubblico, può essere garantito da quest'ultimo.
Il diritto comunitario non osta neppure a che sia chiamata in causa la responsabilità incombente a un ente di diritto pubblico di risarcire i danni provocati ai singoli da provvedimenti da esso adottati in violazione del diritto comunitario in aggiunta alla responsabilità dello Stato membro stesso.
(v. punti 27, 29, 31-32, 34, dispositivo 1)
2 Per stabilire se vi sia stata o meno violazione grave e manifesta del diritto comunitario - ossia una delle condizioni sussistendo le quali uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili - si deve tenere conto del margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro di cui trattasi. L'esistenza e l'ampiezza di tale margine di discrezionalità devono esser valutate rispetto al diritto comunitario e non rispetto al diritto nazionale. Pertanto, il margine di discrezionalità eventualmente concesso dal diritto nazionale al funzionario o all'istituzione responsabile della violazione del diritto comunitario è a tal riguardo ininfluente.
Per stabilire se una semplice violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro costituisca una violazione grave e manifesta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato. Fra tali elementi compaiono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l'inescusabilità di un eventuale errore di diritto, la circostanza che i comportamenti adottati da un'istituzione comunitaria abbiano potuto concorrere all'adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario.
(v. punti 36, 40, 41-43, 49, dispositivo 2)
3 Le autorità competenti di uno Stato membro sono autorizzate a subordinare la convenzione con un dentista, cittadino di un altro Stato membro, stabilito nel primo Stato membro e ivi autorizzato ad esercitare, ma non in possesso di uno dei diplomi menzionati all'art. 3 della direttiva 78/686, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, alla condizione che tale dentista abbia le conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della sua attività professionale nello Stato membro di stabilimento.
L'affidabilità della comunicazione di un dentista con il suo paziente nonché con le autorità amministrative e con gli organismi professionali costituisce, infatti, un motivo imperativo di interesse pubblico idoneo a giustificare che la convenzione di un dentista sia subordinata a requisiti di natura linguistica. Nondimeno, è importante che tali requisiti linguistici non superino quanto è necessario al raggiungimento di tale obiettivo. A tale proposito, è nell'interesse dei pazienti di madrelingua diversa dalla lingua nazionale che esista un certo numero di dentisti capaci anche di comunicare con tali persone nella loro lingua.
(v. punti 59-61, dispositivo 3)