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Document 61997CJ0414

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso per inadempimento - Procedimento precontenzioso - Obbligo per lo Stato membro di far valere tutti i suoi motivi di difesa - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

    2 Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Esigenze della sicurezza pubblica - Ammissibilità - Presupposti

    [Trattato CE, artt. 36, 48, 56 e 223 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE e 296 CE) e artt. 169 e 224 (divenuti artt. 226 CE e 297 CE)]

    3 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Facoltà per gli Stati membri di mantenere talune esenzioni in via transitoria - Portata - Istituzione di nuove esenzioni - Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 28, n. 3, lett. b)]

    4 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione di talune operazioni relative alle navi da guerra e agli aeromobili di cui ai punti 23 e 25 dell'allegato F - Estensione al materiale militare - Inammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 28, n. 3, lett. b), e allegato F, punti 23 e 25]

    Massima

    1 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE) non può esigersi, senza violare il principio generale del rispetto dei diritti della difesa, che i motivi di difesa sollevati dallo Stato membro interessato siano già stati fatti valere nell'ambito del procedimento precontenzioso. Infatti, a partire dal momento in cui l'oggetto della lite è stato chiaramente definito nell'ambito di questo procedimento, lo Stato membro ha il diritto di invocare tutti gli argomenti a sua disposizione per assicurare la propria difesa, posto che nessuna regola di procedura lo obbliga a presentare, durante la fase precontenziosa, tutti i suoi argomenti.

    2 Le disposizioni del Trattato che contemplano deroghe da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza, ossia gli artt. 36, 48, 56 e 223 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE e 296 CE) e l'art. 224 (divenuto art. 297 CE), riguardano ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate, e in ragione del loro carattere limitato, non si prestano ad un'interpretazione estensiva.

    Spetta pertanto allo Stato membro che intende avvalersi di tali eccezioni per giustificare l'inosservanza dei propri obblighi fornire la prova che le misure adottate non superano i limiti delle ipotesi suddette.

    3 Uno Stato membro che, in attuazione della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, abbia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto talune operazioni non può più avvalersi in seguito della facoltà, riconosciuta dall'art. 28, n. 3, lett. b), della direttiva, di continuare ad esentare, nel corso di un periodo transitorio, le operazioni enumerate all'allegato F della detta direttiva.

    4 L'art. 28, n. 3 bis, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, inserito dalla direttiva 91/680, che autorizza il Regno di Spagna ad accordare un'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai punti 23 e 25 dell'allegato F, vale a dire le operazioni relative agli aeromobili e alle navi da guerra, deve, in quanto avente natura eccezionale, essere interpretato in modo restrittivo. Avendo esentato dall'imposta le importazioni e gli acquisti intracomunitari di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare, diversi da quelli riguardanti gli aeromobili e le navi da guerra, il detto Stato membro è venuto quindi meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.

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