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Document 61997CJ0350

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Restrizioni al trasporto di animali vivi destinati al macello - Ostacolo ai trasporti internazionali - Inammissibilità - Giustificazione - Tutela della salute degli animali - Insussistenza

[Trattato CE, artt. 30, 34 e 36 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE - 30 CE)]

Massima

Gli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE - 30 CE) devono essere interpretati nel senso che vietano ad uno Stato membro di limitare il trasporto su strada di animali vivi destinati al macello, imponendo che questo tipo di trasporto sia effettuato, da un lato, unicamente fino al più vicino mattatoio idoneo situato sul territorio nazionale e, dall'altro, in circostanze tali che, nel rispetto delle norme sul traffico, la durata complessiva del trasporto non superi le sei ore e la distanza percorsa non superi i 130 chilometri, attribuendo valore dimezzato, nel calcolo della distanza, ai chilometri effettivamente percorsi in autostrada.

Infatti, siffatta misura costituisce un ostacolo ai trasporti internazionali tanto per quelli diretti o provenienti da territorio nazionale quanto per quelli che transitano su tale territorio e non è giustificata da motivi di tutela della salute e della vita degli animali, dal momento che si possono prendere in considerazione misure adeguate a tale obiettivo e meno restrittive per la libera circolazione delle merci.

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