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Document 61997CJ0254

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Parità di trattamento - Imposte dirette - Contributo straordinario sul fatturato - Diritto a un abbattimento fiscale concesso alle imprese che trattano specialità medicinali - Concessione di tale diritto solo con riferimento alle spese attinenti alle operazioni di ricerca realizzate nello Stato d'imposizione - Inammissibilità - Normativa giustificata da motivi d'interesse generale - Efficacia dei controlli tributari - Insussistenza

    [Trattato CE, artt. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 (divenuto art. 48 CE)]

    Massima

    Gli artt. 52 (divenuto in seguito a modifica art. 43 CE) e 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE) ostano ad una normativa di uno Stato membro che, da un lato, ponga a carico delle imprese in esso stabilite, e che trattano specialità medicinali nel suo territorio, un contributo straordinario sul fatturato al netto dei tributi dalle stesse realizzato per alcune di queste specialità medicinali nel corso dell'ultimo esercizio fiscale conclusosi prima della data di adozione di tale normativa e, dall'altro, consenta a tali imprese la detrazione dalla base imponibile di tale contributo solo per le spese sostenute nel corso del medesimo esercizio fiscale e unicamente per quanto riguarda le operazioni di ricerca realizzate nello Stato d'imposizione, qualora tale normativa si applichi ad imprese comunitarie che operano in tale Stato attraverso uno stabilimento secondario.

    In detto abbattimento fiscale, infatti, che appare idoneo a svantaggiare in modo più marcato tali ultime imprese, giacché, di consueto, sono esse ad avere sviluppato la loro attività di ricerca fuori del territorio dello Stato membro d'imposizione, crea una disparità di trattamento non giustificabile in base a ragioni imperative d'interesse generale attinenti all'efficacia dei controlli fiscali, in quanto la normativa nazionale di cui trattasi impedisce in maniera assoluta all'impresa contribuente di fornire la prova che le spese relative alle attività di ricerca svolte in altri Stati membri sono state effettivamente sostenute.

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