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Document 61997CJ0243
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Materie grasse - Olio d'oliva - Aiuto alla produzione - Termine per il versamento ai produttori - Superamento - Impossibilità di invocare un caso di forza maggiore
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2796/93]
2 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute ad irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70]
1 Uno Stato membro non può far valere un caso di forza maggiore per quanto riguarda il rispetto del termine fissato per la corresponsione dell'aiuto ai produttori dal regolamento n. 2796/93, che modifica il regolamento n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, qualora esso deduca tale argomento solo successivamente alla data stabilita e non si sia attivato presso organismi comunitari per far variare tale data, benché le difficoltà cui fa riferimento fossero note in precedenza.
(v. punti 24-25)
2 Lo Stato membro contro il quale la Commissione ha motivato la sua decisione in cui constata la mancanza o le carenze nei controlli operati nell'ambito dell'applicazione delle norme di funzionamento del FEAOG, sezione «garanzia», non può confutare gli accertamenti della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. A meno che esso non riesca a dimostrare che gli accertamenti della Commissione sono inesatti, questi ultimi costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull'istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo.
(v. punto 53)