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Documento 61997CJ0204

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare e fase in contraddittorio - Oggetto della fase preliminare - Obbligo per la Commissione di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto notificati dallo Stato membro di cui trattasi e forniti dagli interessati - Obbligo, in caso di difficoltà nella valutazione della compatibilità dell'aiuto, di aprire il procedimento in contraddittorio

    [Trattato CE, art. 93, nn. 2 e 3 (divenuto art. 88, nn. 2 e 3, CE)]

    Massima

    $$Il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 93, n. 3, per decidere a favore di un progetto di aiuti solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale progetto è compatibile con il Trattato. A tal riguardo, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto progetto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all'art. 93, n. 2.

    La fase preliminare istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato ha l'unico scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuto che le sono stati notificati al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato oppure, al contrario, che il loro contenuto solleva dubbi quanto a tale compatibilità. In proposito la Commissione è tenuta ad esaminare l'insieme degli elementi di fatto e di diritto che hanno portato a sua conoscenza le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto. E' dunque alla luce sia delle informazioni notificate dallo Stato interessato sia di quelle fornite dagli eventuali denuncianti che l'istituzione deve formare il suo giudizio nell'ambito dell'esame preliminare istituito dall'art. 93, n. 3, del Trattato.

    ( v. punti 33-35 )

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