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Document 61997CJ0189

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire del Parlamento - Presupposti di ricevibilità - Tutela delle proprie prerogative - Partecipazione al processo legislativo - Ricorso basato sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato - Irricevibilità

    [Trattato CE, artt. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 190 (divenuto art. 253 CE)]

    2 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Conclusione - Accordi che necessitano il parere conforme del Parlamento - Accordi aventi ripercussioni finanziarie considerevoli - Nozione - Criteri

    [Trattato CE, art. 228, n. 3, secondo comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 3, secondo comma, CE)]

    Massima

    1 Il Parlamento è legittimato a proporre dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento contro un atto del Consiglio o della Commissione, sempreché tale ricorso tenda alla tutela delle sue prerogative. Questa condizione è soddisfatta quando il Parlamento indica in modo pertinente l'oggetto della sua prerogativa che dev'essere salvaguardata e la pretesa violazione di quest'ultima.

    In conformità di questi criteri, è irricevibile il ricorso fondato sulla violazione dell'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), qualora il Parlamento, adducendo che le disposizioni controverse sono insufficientemente o inadeguatamente motivate alla luce di quanto disposto da tale articolo, non indichi in modo pertinente in che cosa una violazione siffatta, ammesso che sussista, sia idonea a ledere le sue prerogative. E' quanto avviene qualora il Parlamento si limiti a sottolineare come il fatto che il Consiglio abbia modificato il fondamento giuridico proposto dalla Commissione abbia menomato le sue competenze, senza precisare in che cosa la circostanza che tale atto non contenga alcuna motivazione specifica al riguardo abbia potuto di per sé ledere le sue prerogative.

    2 Per stabilire se un accordo concluso tra la Comunità e uno Stato terzo comporti ripercussioni finanziarie considerevoli ai sensi dell'art. 228, n. 3, secondo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 3, secondo comma, CE) e se la sua conclusione necessiti pertanto il parere conforme del Parlamento, un confronto tra l'onere finanziario annuo dell'accordo e il bilancio complessivo della Comunità non sembra affatto significativo in quanto gli stanziamenti destinati alle azioni esterne della Comunità rappresentano tradizionalmente una frazione marginale del bilancio comunitario.

    Per contro, il raffronto tra le spese derivanti dall'accordo e l'importo degli stanziamenti destinati a finanziare le azioni esterne della Comunità offre un mezzo più adeguato per valutare l'importanza finanziaria che l'accordo effettivamente riveste per la Comunità. Quando si tratti di un accordo settoriale, l'analisi che precede può, in particolare, essere completata da un raffronto tra le spese conseguenti all'accordo e il complesso degli stanziamenti iscritti al bilancio per il settore considerato, senza distinguere tra le parti interne ed esterne. Tuttavia, avendo i settori un'incidenza finanziaria assai variabile, tale esame non può risolversi nel qualificare come considerevoli le ripercussioni finanziarie di un accordo che non rappresentino una parte significativa degli stanziamenti destinati al finanziamento delle azioni esterne della Comunità.

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