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Document 61997CJ0166

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

    (Trattato CE, art. 169)

    2 Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato

    (Trattato CE, art. 169)

    3 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Misure di conservazione speciale - Obblighi degli Stati membri - Obbligo di conferire alle zone di protezione speciale uno status giuridico di protezione sufficiente - Portata

    (Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, nn. 1 e 2)

    4 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Misure di conservazione speciale - Obblighi degli Stati membri - Obbligo di prendere misure per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat - Violazione - Presupposto - Zona classificata o che deve essere classificata come zona di protezione speciale

    (Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, nn. 1, 2 e 4)

    Massima

    1 Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.

    2 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento va valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

    3 L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri di conferire alle zone di protezione speciale in esso previste uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie degli uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva, e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate in tale allegato che ivi giungono regolarmente.

    Un regime di protezione in forza del quale una zona di protezione speciale benefici degli status di demanio pubblico e di riserva di caccia marittima, in mancanza di misure concrete nei settori diversi dalla caccia, non basta a garantire una protezione sufficiente ai sensi delle dette disposizioni.

    4 Gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, n. 4, della direttiva 79/409, concernente la protezione degli uccelli selvatici, a prendere le misure adeguate per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat delle specie interessate, anche riguardo a una zona che non sia stata classificata come zona di protezione speciale dal momento che essa doveva esserlo secondo la direttiva. Ne consegue che qualsiasi violazione di tale disposizione presuppone che la zona interessata riguarda i territori più adeguati per numero e superficie alla conservazione delle specie protette, ai sensi dell'art. 4, n. 1, quarto comma, della direttiva, che specifica i criteri per procedere a tale classificazione.

    Al riguardo, il solo fatto che un sito sia stato incluso dallo Stato membro in un inventario di zone rilevanti per la conservazione degli uccelli non prova che vada classificato come zona di protezione speciale.

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