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Document 61997CJ0124

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa nazionale che riserva ad un ente di diritto pubblico la gestione degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo - Giustificazione - Tutela dei consumatori e dell'ordine sociale

    [Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)]

    Massima

    $$Una normativa nazionale che concede ad un solo organismo pubblico diritti esclusivi di esercizio degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo nel territorio nazionale e che impedisce in tal modo, direttamente o indirettamente, agli operatori degli altri Stati membri di mettere essi stessi a disposizione del pubblico apparecchi automatici per giochi d'azzardo da usare a pagamento costituisce, pur essendo indistintamente applicabile, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

    Tuttavia, tale ostacolo, nei limiti in cui la normativa in questione non implica alcuna discriminazione in base alla nazionalità, può essere giustificata per motivi connessi alla tutela dei consumatori ed alla protezione dell'ordine sociale. Sebbene la detta normativa non vieti l'uso degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo, bensì ne riservi l'esercizio ad un organismo pubblico autorizzato, la determinazione della misura della tutela che uno Stato membro intende assicurare nel suo territorio in materia di lotterie e altri giochi implicanti denaro fa parte del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali. Spetta infatti a queste ultime valutare se, nell'ambito dello scopo perseguito, sia necessario proibire in tutto o in parte attività di tale natura, o solo limitarle, e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose. Ne consegue che il solo fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può rilevare ai fini della valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia. Queste vanno valutate soltanto alla stregua degli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato e del livello di tutela che intendono assicurare.

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