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Document 61997CJ0114

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Deroghe - Attività che costituiscono partecipazione all'esercizio di pubblici poteri - Servizi delle imprese private di sorveglianza e del relativo personale - Esclusione

(Trattato CE, artt. 55, primo comma, e 66)

2 Libera circolazione delle persone - Deroghe - Tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica - Esclusione generale dei servizi privati di sorveglianza - Inammissibilità

(Trattato CE, artt. 48, n. 3, 52 e 56)

3 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Amministratori e direttori d'imprese di sorveglianza soggetti a un requisito di residenza - Inammissibilità - Giustificazione per ragioni di pubblica sicurezza - Insussistenza

(Trattato CE, artt. 56, n. 1, e 66)

Massima

1 Dato che pone una deroga alla regola fondamentale della libertà di stabilimento, l'eccezione di cui all'art. 55, primo comma, in combinato disposto, se del caso, con l'art. 66 del Trattato, è soggetta a un'interpretazione che limiti la sua portata a quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi che la stessa norma permette agli Stati membri di proteggere. Pertanto, la deroga che essa comporta va limitata alle attività che, considerate di per sé, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri.

Non rientra in tale ipotesi l'attività delle imprese e del personale di sorveglianza che ha lo scopo di provvedere a compiti di sorveglianza e protezione in base a rapporti giuridici di diritto privato, il cui esercizio non implica che essi siano investiti di poteri coercitivi. Infatti, il mero contributo al mantenimento della pubblica sicurezza, che chiunque può essere chiamato a offrire, non costituisce esercizio di pubblici poteri.

2 Per il fatto di escludere la prestazione dei servizi privati di sorveglianza da parte di persone o imprese in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, uno Stato membro viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 48 e 52 del Trattato. Una simile esclusione generale dall'accesso a determinate attività professionali non può essere giustificata per i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica di cui agli artt. 48, n. 3, e 56 del Trattato. Infatti, il potere degli Stati membri di limitare la libera circolazione delle persone per i detti motivi non ha lo scopo di porre alcuni settori economici, come quello della vigilanza privata, al riparo dall'applicazione del principio della libera circolazione, dal punto di vista dell'accesso al lavoro, bensì mira a consentire agli Stati di negare l'accesso o il soggiorno sul loro territorio a persone il cui accesso o soggiorno sui detti territori costituirebbe, come tale, un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

3 Costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi una norma di diritto nazionale secondo la quale gli amministratori e i direttori di qualsiasi impresa di sorveglianza devono risiedere nel territorio dello Stato membro in cui esse hanno sede. Questo requisito di residenza non è necessario per garantire la pubblica sicurezza nel detto Stato membro e non rientra pertanto nella deroga di cui all'art. 56, n. 1, in combinato disposto, se del caso, con l'art. 66 del Trattato. Infatti, il ricorso a questa giustificazione presuppone l'esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Ebbene, si possono effettuare controlli efficaci sulle attività svolte dalle imprese private di sorveglianza e si possono infliggere sanzioni a carico di qualsiasi impresa stabilita in un altro Stato membro, a prescindere dal luogo di residenza dei suoi dirigenti. Inoltre, il pagamento di un'eventuale sanzione può essere garantito mediante la previa prestazione di una cauzione.

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