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Document 61997CJ0113

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione CEE-Algeria

    (Accordo di cooperazione CEE-Algeria, art. 39, n. 1)

    2 Accordi internazionali - Accordo di cooperazione CEE-Algeria - Lavoratori algerini occupati in uno Stato membro - Previdenza sociale - Parità di trattamento - Diniego di concedere, a causa della cittadinanza, al coniuge di un lavoratore algerino pensionato, residente con quest'ultimo nello Stato membro interessato, un assegno per minorati - Inammissibilità

    (Accordo di cooperazione CEE-Algeria, art. 39, n. 1)

    Massima

    3 L'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione CEE-Algeria, che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di discriminare, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori algerini e dei loro familiari con loro conviventi in materia previdenziale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore.

    Dalla lettera di questa disposizione, nonché dall'obiettivo e dalla natura dell'accordo in cui si inserisce, risulta che essa ha effetto diretto e che quindi i soggetti ai quali si applica sono legittimati ad invocarla dinanzi ai giudici nazionali.

    4 L'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la CEE e l'Algeria deve essere interpretato nel senso che esso osta al diniego da parte di uno Stato membro della concessione di una prestazione quale l'assegno per minorati, previsto dalla sua normativa a favore dei cittadini nazionali che hanno la residenza in detto Stato e a prescindere dallo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata, alla moglie minorata di un lavoratore algerino pensionato, la quale risiede con il marito nello Stato membro interessato, a causa della cittadinanza algerina dell'interessata e del fatto che essa non ha mai svolto alcuna attività lavorativa.

    Infatti, il campo di applicazione della disposizione sopra menzionata comprende, «ratione personae», non solo il lavoratore algerino, ma anche i suoi familiari che risiedono con lui nello Stato membro nel quale tale lavoratore beneficia di una pensione di vecchiaia dopo avervi svolto un'attività lavorativa, senza che sia necessario operare una distinzione, per quanto riguarda questi ultimi, tra diritti derivati e diritti propri, e, «ratione materiae», tutte le prestazioni alle quali si applica il regolamento n. 1408/71, in forza del suo art. 4.

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