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Document 61997CJ0106

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte - Direttiva 92/46 - Disposizioni relative alle importazioni da paesi terzi - Applicazione ai prodotti provenienti da paesi e territori d'oltremare - Restrizioni alle importazioni - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza

    (Direttiva del Consiglio 92/476/CEE, art. 23)

    2 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte - Direttiva 92/46 - Disposizioni relative alle importazioni da paesi terzi - Applicazione ai prodotti provenienti da paesi e territori d'oltremare - Elenco provvisorio dei paesi esportatori di latte o di prodotti a base di latte fissato dalla Commissione in base ad un elenco compilato per altri prodotti - Decisione 94/70 - Invalidità

    (Direttiva del Consiglio 92/46, art. 23; decisione della Commissione 94/70)

    Massima

    1 Le disposizioni del capitolo III della direttiva 92/46, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, che prescrivono l'osservanza di norme sanitarie per le importazioni di prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano all'immissione sul mercato comunitario di siffatti prodotti provenienti da paesi e territori d'oltremare (PTOM), quali le Antille olandesi.

    Peraltro, gli strumenti predisposti dal detto capitolo, in particolare all'art. 23, vale a dire l'inserimento in un elenco dei paesi che esportano nella Comunità e la prescrizione di un certificato sanitario firmato dall'autorità competente del paese esportatore e attestante che il latte o i prodotti a base di latte rispondono ai requisiti del capitolo II della detta direttiva, sono idonei a conseguire l'obiettivo del citato capitolo III, consistente nell'esigere dai prodotti importati nella Comunità garanzie di tutela della sanità pubblica equivalenti a quelle offerte dalla produzione comunitaria. Esigere siffatte garanzie da tali prodotti non eccede neanche i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, non si può ammettere, senza che vi sia alcun controllo, che la situazione normativa e sanitaria di un paese terzo, compresa quella di un PTOM che esporta nella Comunità, sia tale da porre l'autorità competente in grado di fornire, con riguardo alla tutela della sanità pubblica, garanzie equivalenti a quelle apportate dall'autorità competente di uno Stato membro.

    2 L'art. 23 della direttiva 92/46, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle importazioni provenienti da paesi e territori d'oltremare, anche quando il regime che questa direttiva dispone per gli scambi tra gli Stati membri non sia stato effettivamente istituito in precedenza né siano stati adottati, conformemente al sistema stabilito dalla detta disposizione, gli elenchi dei paesi esportatori e degli stabilimenti autorizzati.

    Tuttavia, tenuto conto del fatto che tali elenchi non sono stati validamente stabiliti conformemente al sistema prescritto dall'art. 23, n. 3, lett. a), secondo comma, della direttiva, ossia in base agli elenchi degli stabilimenti che producono latte o prodotti a base di latte autorizzati e ispezionati dalle autorità competenti, bensì in base ad un elenco compilato per altri prodotti, la decisione 94/70, con la quale la Commissione ha disposto l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali provengono i latticini in questione le cui importazioni sono autorizzate dagli Stati membri, è invalida.

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