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Document 61997CJ0103

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato - Nozione - Organo responsabile delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti

    (Trattato CE, art. 177)

    2 Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665 - Organi responsabili delle procedure di ricorso - Applicabilità delle garanzie previste dall'art. 2, n. 8, secondo comma, della direttiva - Requisiti - Organi di natura giurisdizionale - Inapplicabilità

    (Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, art. 2, n. 8, secondo comma)

    Massima

    1 Per valutare se un organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, si deve tener conto di un insieme di elementi quale l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Risponde a tali criteri il Tiroler Landesvergabeamt (Ufficio di aggiudicazione degli appalti del Land Tirolo), che, ai sensi della legge di tale Land sull'aggiudicazione degli appalti, è competente a conoscere dei ricorsi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti.

    Emerge infatti dalle disposizioni che disciplinano la sua composizione ed il suo funzionamento che tale ente risponde ai primi cinque requisiti e che, per quanto attiene all'indipendenza dei suoi membri, questa è garantita dall'applicazione della legge sul procedimento amministrativo generale, che precisa dettagliatamente le circostanze in presenza delle quali i membri dell'organo interessato devono astenersi, ove la violazione di tale obbligo costituisce un vizio di forma che gli interessati possono far valere in giudizio. La legge del Land vieta, inoltre, qualsiasi istruzione nei confronti dei membri del Tiroler Landesvergabeamt nell'esercizio delle loro funzioni.

    2 I requisiti stabiliti dall'art. 2, n. 8, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e dei lavori, non trovano applicazione riguardo a disposizioni come quelle che disciplinano la composizione ed il funzionamento del Tiroler Landesvergabeamt (Ufficio aggiudicazioni appalti del Land Tirolo), atteso che le garanzie previste dal detto articolo non si applicano ad un organo responsabile di ricorso che sia di natura giurisdizionale.

    Solamente quando gli Stati membri abbiano scelto di attribuire la competenza a conoscere di tali ricorsi ad organi che non siano di natura giurisdizionale le decisioni emanate da tali organi devono poter essere oggetto di ricorso giurisdizionale, ovvero di ricorso dinanzi a un altro organo che deve rispondere agli specifici requisiti fissati dall'art. 2, n. 8, secondo comma, della direttiva 89/655, al fine di garantire un ricorso adeguato.

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