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Document 61997CJ0075

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Maggiorazione della riduzione dei contributi sociali concessa a talune imprese - Inclusione - Misure di carattere sociale - Irrilevanza

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    2 Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Carattere specifico del provvedimento statale - Esenzione parziale dagli oneri sociali - Inclusione

    [Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]

    3 Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione

    [Trattato CE, art. 92, (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, CE)]

    4 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione con cui si constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e si ordina la sua sospensione - Conseguente obbligo di recupero - Ripristino della situazione precedente

    [Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]

    5 Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Mancata notifica - Attuazione prima della decisione finale della Commissione - Obbligo della Commissione di fare uso del suo potere di imporre la sospensione del versamento dell'aiuto - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    6 Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Attuazione prima della decisione finale della Commissione - Decisione della Commissione che ordina la restituzione dell'aiuto - Obbligo di motivazione - Portata

    [Trattato CE, art. 93, n. 3 (divenuto art. 88, n. 3, CE)]

    7 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione con cui si constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Legittimità - Presupposti - Impossibilità assoluta di esecuzione - Impossibilità che risulta nella fase dell'esecuzione - Irrilevanza - Impossibilità che risulta nella fase dell'adozione - Illegittimità

    [Trattato CE art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)

    Massima

    1 Sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti. Un sistema che fa usufruire talune imprese del beneficio consistente nella maggiorazione della riduzione del pagamento dei contributi sociali riduce per queste ultime una parte dei loro costi e procura loro benefici finanziari che migliorano la loro posizione concorrenziale. Il carattere sociale di tali interventi statali non è sufficiente per sottrarli alla qualifica di aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Infatti, l'art. 92, n. 1, del Trattato non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti.

    2 La specificità di un provvedimento statale, cioè il carattere selettivo di tale provvedimento, costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato. A tale riguardo deve essere considerato un aiuto un provvedimento destinato ad esonerare parzialmente le imprese di un settore industriale specifico dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema. Anche qualora uno Stato membro dichiari la sua intenzione di estendere successivamente all'insieme della sua economia misure che esso limita, in un primo momento, a taluni settori di attività, una tale intenzione non potrebbe essere presa in considerazione per escludere l'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), poiché queste misure devono essere valutate unicamente in funzione dei loro effetti.

    La soluzione inversa metterebbe lo Stato interessato in grado di sfuggire alle norme comunitarie in materia con la sola dichiarazione della sua intenzione di generalizzare, nel futuro, il provvedimento contestato. Lo stesso vale qualora lo Stato membro interessato possa far valere elementi in grado di costituire una prima tappa verso una generalizzazione della misura esaminata.

    3 Allorché un aiuto di Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto, anche se l'impresa beneficiaria non partecipa direttamente alle esportazioni. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite.

    4 La soppressione di un aiuto di Stato illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità. L'obbligo per lo Stato di recuperare questo aiuto mira solo al ripristino della precedente situazione legittima. Per tale motivo non può in via di principio essere considerato una sanzione.

    Inoltre questo recupero non può in via di principio essere considerato un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

    5 La Commissione, qualora constati che un aiuto è stato istituito senza essere stato notificato, ha il potere, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, di ingiungergli per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell'esame dell'aiuto, di sospenderne immediatamente il versamento. Tuttavia, questo non implica che la Commissione sia tenuta ad ingiungere automaticamente a detto Stato di sospendere il versamento dell'aiuto. Infatti, la soluzione inversa finirebbe con il privare del suo interesse l'obbligo legale imposto allo Stato membro dall'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE) di non dare esecuzione agli aiuti progettati prima della decisione finale della Commissione e avrebbe come conseguenza di rovesciare i ruoli degli Stati membri e della Commissione.

    6 In materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto art. 88, n. 3, CE), la sovvenzione programmata sia già stata corrisposta, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare il suo esercizio.

    7 L'impossibilità assoluta di eseguire una decisione della Commissione con cui si ordina la soppressione dell'aiuto di Stato illegittimo non può invalidare tale decisione, in quanto appare solo nella fase dell'esecuzione. Infatti, eventuali difficoltà, procedurali o di altro tipo, nell'esecuzione dell'atto impugnato non possono incidere sulla legittimità di quest'ultimo. Per contro la Commissione non può imporre, rischiando l'invalidità della sua decisione, un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall'origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare.

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