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Document 61997CJ0042
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Industria - Azioni necessarie ad assicurare la competitività dell'industria - Decisione del Consiglio relativa all'adozione di un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione - Base giuridica - Art. 130 del Trattato - Effetti accessori o secondari sulla cultura - Irrilevanza
(Trattato CE, artt. 128 e 130; decisione del Consiglio 96/664/CE)
Il Consiglio ha potuto validamente adottare la decisione 96/664, relativa all'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione, sul solo fondamento dell'art. 130 del Trattato, disposizione che consente alla Comunità di adottare misure specifiche destinate a sostenere le azioni condotte negli Stati membri al fine di assicurare la competitività dell'industria della Comunità.
A tale riguardo la formulazione del titolo di un atto non può di per sé determinarne il fondamento giuridico e, nella fattispecie, l'espressione «per la promozione della diversità linguistica», che figura nel titolo della decisione, non può essere isolata dall'atto considerato nel suo insieme e interpretata autonomamente. Ora, non risulta dal fine e dal contenuto di tale decisione che essa riguarda, in maniera indissociabile, al tempo stesso l'industria e la cultura. Anche se non è contestato che il programma di cui trattasi avrà effetti benefici sulla diffusione delle opere culturali, in particolare migliorando gli strumenti disponibili per i lavori di traduzione, si tratta tuttavia solo di effetti indiretti e accessori rispetto agli effetti diretti richiesti che sono di natura economica, i quali non giustificano che la decisione sia basata anche sull'art. 128 del Trattato.
Una tale interpretazione è del resto compatibile con la lettera stessa dell'art. 128, n. 4, del Trattato, secondo cui la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trattato. Risulta infatti da questa disposizione che le descrizioni degli aspetti culturali di un'azione comunitaria non comportano necessariamente il ricorso all'art. 128 come fondamento giuridico, allorché la cultura non costituisce una componente essenziale e indissociabile dall'altra componente sulla quale è basata l'azione di cui trattasi, ma è solo ad essa accessoria o secondaria.