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Document 61997CJ0033

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione ogni progetto di regolamentazione tecnica - Portata

(Direttiva del Consiglio 83/189/CEE, art. 1, punto 6)

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189 - Nozione - Normativa nazionale che assoggetta la commercializzazione di prodotti all'impiego di una o più lingue determinate nelle menzioni obbligatorie relative all'etichettatura, nelle istruzioni per l'uso e nel certificato di garanzia - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 83/189, art. 1, punti 1 e 5)

3 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Requisiti linguistici relativi alle indicazioni figuranti sui prodotti importati - Ammissibilità - Presupposti

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

Massima

1 Non può considerarsi come progetto di regola tecnica ex art. 1, punto 6, della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, né conseguentemente essere associato all'obbligo di notifica un provvedimento nazionale che riproduca o sostituisca, senza aggiungervi nuove specificazioni o integrazioni, regole tecniche già esistenti e - se emanate successivamente all'entrata in vigore della detta direttiva - già debitamente notificate alla Commissione.

2 L'obbligo di usare almeno la lingua o le lingue della regione in cui i prodotti vengono immessi sul mercato relativamente alle indicazioni obbligatorie circa l'etichettatura, le istruzioni per l'uso e i certificati di garanzia non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 88/182. Infatti, occorre distinguere tra l'obbligo di trasmettere al consumatore talune informazioni su un prodotto, obbligo che si adempie apponendovi indicazioni o aggiungendo documenti quali le istruzioni per l'uso e il certificato di garanzia, e l'obbligo di esprimere tali informazioni in una determinata lingua. A differenza del primo, che riguarda direttamente il prodotto, il secondo tipo di obbligo è volto unicamente a determinare la lingua nella quale la prima delle due condizioni va soddisfatta e non costituisce, in sé e per sé, una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189, ma una regola accessoria, necessaria ai fini dell'effettiva trasmissione di informazioni.

3 Requisiti linguistici relativi alle indicazioni figuranti su prodotti importati, posti da una normativa nazionale, costituiscono un ostacolo al commercio intracomunitario qualora i prodotti provenienti da altri Stati membri debbano essere etichettati in modo diverso, con conseguenti spese supplementari di confezionamento. Tuttavia, in assenza di una completa armonizzazione delle suddette esigenze, gli Stati membri possono adottare provvedimenti nazionali recanti l'obbligo di redigere le suddette indicazioni nella lingua della regione ove i prodotti vengono messi in vendita o in un'altra lingua facilmente comprensibile per i consumatori di tale regione, a condizione che i suddetti provvedimenti si applichino indistintamente a tutti i prodotti nazionali ed importati ed abbiano carattere di proporzionalità rispetto allo scopo della tutela del consumatore da essi perseguito. I detti provvedimenti devono, in particolare, limitarsi alle indicazioni cui lo Stato membro attribuisce carattere di obbligatorietà e relativamente alle quali l'uso di altri mezzi diversi dalla traduzione non consentirebbe un'adeguata informazione dei consumatori.

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