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Document 61996TJ0159

Massime della sentenza

SENTENZADEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 maggio 1998

Causa T-159/96

Rüdiger Wenk

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Assunzione — Posto di capo della delegazione della Commissione — Avviso di posto vacante — Legittimità — Decisione di rigetto di candidatura — Obbligo di motivazione — Esame comparativo dei meriti dei candidati — Potere discrezionale dell'APN — Tutela del legittimo affidamento — Dovere di sollecitudine»

Testo completo in francese   II-593

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 2 febbraio 1996 con cui viene respinta la candidatura del ricorrente al posto di capo della delegazione della Commissione a San José.

Esito:

Condanna della Commissione al risarcimento del danno. Rigetto per il resto.

Sunto della sentenza

Al fine di coprire un posto di grado A5/A4 di capo della delegazione della Commissione a San José (Costa Rica), il 16 novembre 1995 la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/121/95 (ľ«avviso di posto vacante»), che richiedeva ai candidati conoscenze approfondite delle politiche comunitarie e del funzionamento dell'Unione europea nei suoi aspetti economici e politici, nonché riguardo ai suoi rapporti esterni, l'idoneità a dirigere una equipe in un ambiente socioculturale diverso ed un'esperienza adeguata alla funzione.

Con decisione 30 gennaio 1996 la Commissione nominava il signor K. al posto di cui trattasi.

Il ricorrente, dipendente di grado A4 della Commissione in servizio presso la delegazione della Commissione nel Venezuela, che si era candidato al posto di cui sopra, veniva informato, mediante un formulario tipo, della decisione della Commissione di non accogliere la sua candidatura.

Con lettera 19 aprile 1996 il ricorrente invitava la Commissione a comunicargli i criteri applicati per il posto vacante e a portare a sua conoscenza lo scrutinio comparativo dei meriti cui l'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN») aveva proceduto per attribuire il posto. Non avendo ricevuto risposta, il 13 maggio 1996 presentava un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») e, successivamente, dopo quattro mesi, avendo ritenuto che tale reclamo avesse costituito oggetto di un silenzio-rifiuto il 13 settembre 1996, proponeva, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 ottobre successivo, il presente ricorso di annullamento.

Il 20 novembre 1996 il ricorrente si è visto notificare una decisione di rigetto del suo reclamo datata 11 settembre 1996.

Nel merito

Sul motivo relativo all'illegittimità dell'avviso di posto vacante

La funzione dell'avviso di posto vacante è, in primo luogo, d'informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari ad occupare il posto considerato al fine di metterli in grado di valutare se convenga loro presentare atto di candidatura e, in secondo luogo, al fine di fissare l'ambito normativo entro il quale l'istituzione intende procedere al raffronto dei meriti dei candidati (punto 24).

Riferimento: Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Race. pag. 1099, punto 40); Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Race. pag. I-225, punto 19)

L'APN non osserva questo ambito normativo se individua gli specifici requisiti necessari ad occupare un posto vacante solo dopo la pubblicazione del relativo avviso, in considerazione dei candidati che si sono presentati, e se prende in considerazione, all'atto dell'esame delle candidature, requisiti diversi da quelli che figurano nell'avviso di posto vacante. Un comportamento di questo genere priverebbe, infatti, l'avviso di posto vacante della funzione essenziale che esso deve assolvere nel procedimento di assunzione (punto 25).

Riferimento: Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91, Booss e Fischer/Commissione (Race, pag. II-147, punto 67); Tribunale 29 maggio 1997, causa T-6/96, Contargyris/Consiglio (Race. PI pag. II-357, punto 98)

Tenuto conto della particolare natura del posto, consistente nel dirigere la delegazione della Commissione in un paese terzo, l'avviso di posto vacante non va considerato redatto in termini generici ed imprecisi tali da non consentire all'APN di procedere ad un esame comparativo dei meriti dei candidati.

Sul motivo relativo ad irregolarità nello scrutinio per merito comparativo, alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine

Sulla censura relativa alla mancanza di uno scrutinio per merito comparativo

L'esame delle candidature al trasferimento interno o alla promozione a norma dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto deve effettuarsi ai sensi dell'art. 45 dello stesso Statuto, il quale prescrive espressamente uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. L'obbligo di procedere a tale scrutinio comparativo è espressione del principio della parità di trattamento dei dipendenti e, nel contempo, di quello della loro aspettativa di carriera (punto 54).

Riferimento: Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Race, pag. II-121, punto 24); Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weißenfels/Parlamento (Race. pag. II-1095, punto 66)

In presenza di una serie di indizi sufficientemente concordanti a sostegno della tesi del ricorrente relativa all'assenza di un effettivo scrutinio per merito comparativo delle candidature, spetta all'istituzione fornire la prova, con elementi obiettivi che possano essere oggetto di sindacato giurisdizionale, che essa ha rispettato le garanzie accordate dall'art. 45 dello Statuto al dipendente in possesso dei requisiti per essere promosso e che ha proceduto ad un siffatto scmtinio per merito comparativo (punto 55).

Riferimento: Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schönherr/CES (Race. pag. II-63, punto 25); Tribunale 19 settembre 1996, causa T-386/94, Allo/Commissione (Race. PI pag. II-1161 rpunto 39)

In proposito, le istituzioni dispongono del potere, conferito loro dallo Statuto, di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati secondo la procedura o il metodo che esse ritengono più idonei (punto 58).

Riferimento: Allo/Commissione, già citala, punto 29

Avendo la Commissione dimostrato che essa ha effettivamente esaminato i meriti dei diversi candidati e che a seguito di tale esame, prima da parte del comitato consultivo delle nomine, successivamente da parte del comitato direzionale del servizio esterno, su proposta del direttore generale della direzione generale Relazioni esterne: Europa e nuovi Stati indipendenti, politica estera e di sicurezza comune, servizio esterno (DG IA), la candidatura del ricorrente non è stata accolta, la censura relativa alla mancanza di uno scrutinio per merito comparativo dev'essere respinta.

Sulla censura relativa all'esistenza di un errore manifesto di valutazione

L'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui dispone 1'APN in materia di nomina presuppone un «esame scrupoloso» dei fascicoli di candidatura ed un'«osservanza coscienziosa» dei requisiti enunciati nell'avviso di posto vacante, in modo che essa è tenuta ad escludere ogni candidato che non soddisfi questi requisiti. L'avviso di posto vacante costituisce, infatti, l'assetto legale che l'APN impone a se medesima e che essa deve «rispettare scrupolosamente» (punto 63).

Riferimento: Corte 18 marzo 1993, causa C-35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Race, pag. I-991, punti 15 e 16): Tribunale 19 marzo 1997, causa T-21/96, Giannini/Commissione (Race. PI pag. II-211, punto 19)

Al fine di controllare se 1'APN non abbia superato i limiti di tale assetto legale ed abbia agito nel solo interesse del servizio, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spetta al Tribunale constatare quali siano, eventualmente, le condizioni richieste in base all'avviso di posto vacante e verificare se il candidato scelto dall'APN per occupare il posto vacante soddisfi effettivamente queste condizioni. Un esame del genere deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dell'amministrazione, quest'ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il Tribunale non può quindi sostituire la propria valutazione dei meriti dei candidati a quella dell'APN (punto 64).

Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Race, pag. 1245, punto 9); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Race. pag. 739, punto 5); Parlamento/Frederiksen, già citata, punto 17; Tribunale 11 dicembre 1991, causa T-169/89, Frederiksen/Parlamento (Race. pag. II-1403); Schönherr/CES, già citata, punto 20; Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-ll/91, Schloh/Consiglio (Race. pag. II-203, punto 51); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione (Race. PI pag. II-61, punto 62); Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione (Race. PI pag. II-739, punto 66); Giannini/Commissione, già citata, punto 20; Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-142/95, Delvaux/Commissione (Race. PI pag. II-1247, punto 38)

In conformità di tali principi, il Tribunale ritiene che l'APN non abbia commesso un errore manifesto di valutazione.

Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell'ambito di una decisione di copertura di un posto vacante, in base all'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, l'APN deve osservare i criteri posti dagli artt. 7 e 27 dello Statuto e procedere ad uno scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto. Ne consegue che una promessa di promozione, anche ammesso che sia provata, non fa nascere un legittimo affidamento a favore del ricorrente, in quanto essa è stata data senza tener conto delle disposizioni statutarievigenti (punto 92).

Riferimento: Weifienfels/Parlamento.già citata, punto 92

Sulla violazione dell'obbligo di sollecitudine

Il dovere di sollecitudine dell'amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti tra la pubblica autorità e i dipendenti pubblici. Tuttavia, la tutela dei diritti e degli interessi dei dipendenti deve sempre trovare un limite nell'osservanza delle norme vigenti. Una promessa che violi le disposizioni dello Statuto non può costituire un dovere di sollecitudine che consenta al dipendente di pretendere di ottenere vantaggi che lo Statuto non consente di attribuirgli (punti 99 e 100).

Riferimento: Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-22/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento (Race. pag. II-249, punto 96); Tribunale 10 luglio 1997, causa T-81/96, Apostolidis e a./Commissione (Race. PI pag. II-607, punto 90)

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto

L'obbligo di motivare qualsiasi decisione a carico, sancito dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto, costituisce un principio sostanziale del diritto comunitario al quale può derogarsi solo per considerazioni imperative. Esso ha come fine, in primo luogo, di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente a valutare la fondatezza dell'atto che gli arreca pregiudizio nonché l'opportunità di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale e, in secondo luogo, di consentire a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato (punti 113 e 114).

Riferimento: Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T-178/95 e T-179/95, Picciolo e Calò/Comitato delle Regioni (Race. PI pag. II-155, punto 33); Tribunale 12 giugno 1997, causa T-237/95, Carbajo Ferrerò/Parlamento (Race. PI pag. II-429, punto 82)

Pur se ľ APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, essa è, invece, tenuta a motivare la sua decisione recante rigetto di un reclamo inoltrato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto da parte di un candidato non promosso, fermo restando che la motivazione di quest'ultima decisione deve coincidere con la motivazione della decisione contro la quale è diretto il reclamo. Anche se l'APN non è, in generale, tenuta a rispondere ad un reclamo, il caso è diverso qualora la decisione che ne costituisce l'oggetto non sia motivata. Infatti, una risposta motivata fornita dopo la presentazione di un ricorso non assolverebbe la sua funzione né nei confronti dell'interessato né nei confronti del giudice (punto 115).

Riferimento: Grassi/Consiglio, citata, punto 13; Corte 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Race. pag. 1971, punto 12); Picciolo e Calò/Comitato delle Regioni, citata, punto 34; Volger/Parlamento, citata, punto 40; Tribunale 18 aprile 1996, causa T-13/95, Kyrpitsis/CES (Race. PI pag. II-503, punto 74)

La Commissione, omettendo di trasmettere al ricorrente la motivazione del rigetto della candidatura di quest'ultimo, se non nei quattro mesi successivi alla presentazione del reclamo per lo meno prima della proposizione del ricorso, ha violato l'art. 25, secondo comma, dello Statuto. Quindi, secondo il principio di proporzionalità, devono essere presi in considerazione non soltanto gli interessi del ricorrente vittima dell'illegittimità, ma anche gli interessi dei terzi il cui legittimo affidamento potrà essere leso qualora vengano accolte domande di annullamento (punti 119, 121-123).

Riferimento: Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Race. PI pag. II-171, punto 105); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES (Race. PI pag. II-203, punto 107);Tribunale 19 ottobre 1995, causa T-562/93, Obst/Commissione(Racc. PI pag. II-737, punto 81)

Tenuto conto della sua competenza di piena giurisdizione nei litigi di natura pecuniaria, il Tribunale può, anche in mancanza di rituali domande a tal fine, condannare l'istituzione convenuta al risarcimento per il danno moralēprovočāto dal suo illecito amministrativo. Nella specie, il Tribunale ritiene che il versamento di un indennizzo costituisca la forma di risarcimento che meglio corrisponde agli interessi del ricorrente e nel contempo alle esigenze del servizio.

Nella valutazione del danno subito dev'essere preso in considerazione il fatto che il ricorrente è stato costretto ad avviare un procedimento giudiziario per conoscere la motivazione della decisione recante rigetto della sua candidatura (punti 122 e 123).

Riferimento: Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Race. pag. 1743, punto 14)

Dispositivo:

La Commissione è condannata a pagare al ricorrente l'importo di 400 ECU a titolo di risarcimento per illecito amministrativo.

II ricorso è respinto per il resto.

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