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Document 61996TJ0120

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Atti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti - Rigetto da parte della Commissione di una domanda volta all'inclusione di una determinata sostanza in uno degli allegati del regolamento n. 2377/90 - Decisione destinata all'operatore richiedente - Legittimazione ad agire dell'operatore

    [Trattato CE, art. 173; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90]

    2 Agricoltura - Legislazioni uniformi - Limiti massimi dei residui di medecinali veterinari negli alimenti di origine animale - Procedimento di fissazione - Regolamento n. 2377/90 - Rifiuto, da parte della Commissione, di includere una data sostanza in uno degli allegati malgrado il parere positivo del comitato per i medicinali veterinari - Illegittimità

    [Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2377/90, art. 6, primo comma, e 2309/93; direttiva del Consiglio 81/851/CEE]

    Massima

    1 Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo.

    Ciò ricorre nel caso di una decisione della Commissione che rigetti la domanda di un operatore economico volta all'inclusione di una data sostanza farmacologicamente attiva in uno degli allegati del regolamento n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. Tale decisione costituisce infatti la fase finale del procedimento avviato dall'operatore sulla base di tale regolamento e, seppure la la Commissione, nel caso in cui cadesse la moratoria instaurata dal Consiglio sulla sostanza di cui trattasi, potrebbe eventualmente risolversi a ritornare sulla propria decisione, ciò non toglie tuttavia che, fino a quel momento, la posizione della Commissione risulti definitivamente fissata da tale decisione.

    Inoltre, la ricorrente è legittimata ad agire per l'annullamento della decisione in quanto destinataria di essa. A tal proposito, ciò che rileva è che la decisione sia adottata nell'ambito di una procedura specificamente disciplinata da un regolamento comunitario, e che la Commissione sia tenuta a statuire su una domanda presentata da un privato a norma del regolamento medesimo.

    2 Allorquando il comitato per i medecinali veterinari abbia emesso parere positivo in merito alla domanda di inclusione di una determinata sostanza farmacologicamente attiva nell'allegato II - nell'ambito del procedimento comunitario volto alla fissazione di limiti massimi di residui di medecinali veterinari negli alimenti di origine animale, stabilito dal regolamento n. 2377/90 -, domanda presentata ai sensi dell'art. 6, n. 1, del suddetto regolamento, la Commissione deve elaborare un progetto di regolamento che includa tale sostanza nel suddetto allegato e deve presentarlo al comitato di regolamentazione ai fini dell'approvazione, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'articolo sopraccitato. Nel respingere la domanda suddetta per il fatto che l'immissione sul mercato della sostanza è vietata sulla base di una moratoria, disposta dal Consiglio, relativa alla commercializzazione e alla somministrazione della stessa in ambito comunitario, e in quanto, pertanto, non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento, la Commissione ha violato il regolamento medesimo.

    Tale norma infatti non subordina l'inclusione di una sostanza al requisito della diretta utilizzazione e commercializzazione del prodotto che contiene tale sostanza, in quanto il procedimento di fissazione di un limite massimo di residui ai sensi del regolamento n. 2377/90 ha natura autonoma e distinta rispetto ai procedimenti per la concessione di autorizzazioni nazionali e comunitarie di immissioni sul mercato dei medicinali veterinari previsti dalla direttiva 81/851 e dal regolamento n. 2309/93.

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