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Document 61996TJ0113
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Procedura - Atto introduttivo del ricorso - Requisiti di forma - Individuazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria - Requisiti minimi
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2 Responsabilità extracontrattuale - Oggetto - Atti delle istituzioni comunitarie o atti degli agenti della Comunità - Nozione - Atti del diritto comunitario primario - Esclusione - Domanda di risarcimento danni fondata sull'Atto unico - Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma)
3 Responsabilità extracontrattuale - Violazione da parte delle istituzioni comunitarie di un obbligo giuridico di agire - Scomparsa della professione di spedizioniere doganale conseguente all'Atto unico - Obbligo di agire delle istituzioni - Insussistenza - Obbligo della Comunità di risarcire gli esercenti la professione - Insussistenza
(Trattato CE, art. 215, secondo comma)
4 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che implichi scelte di politica economica - Violazione grave e manifesta di una norma giuridica di rango superiore diretta a tutelare i singoli - Insufficienza degli interventi delle istituzioni comunitarie a favore della professione di spedizioniere doganale in occasione dell'attuazione del mercato unico - Violazione del principio della tutela dei diritti quesiti - Insussistenza
(Trattato CE, art. 215, secondo comma)
5 Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Presupposti
6 Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Libero esercizio delle attività professionali - Restrizioni introdotte nell'ambito della realizzazione del mercato interno - Ammissibilità
7 Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, nonché dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo stesso.
Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l'entità di tale danno.
8 E' irricevibile la domanda diretta a far dichiarare la responsabilità della Comunità per un danno la cui fonte sia l'Atto unico, che costituisce un atto del diritto comunitario primario e che non costituisce, quindi, né un atto delle istituzioni comunitarie né un atto degli agenti della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni e non può, pertanto, far sorgere la responsabilità oggettiva extracontrattuale della Comunità.
Discende peraltro dalla gerarchia delle norme che le disposizioni di cui agli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, che disciplinano la responsabilità extracontrattuale della Comunità e che fanno parte del diritto primario, non possono applicarsi agli atti di livello equivalente, quali le disposizioni dell'Atto unico, non essendo ciò espressamente previsto.
9 Le omissioni delle istituzioni comunitarie possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità solo qualora le istituzioni abbiano violato un obbligo giuridico di agire risultante da una norma comunitaria.
Per quanto attiene alla scomparsa della professione di spedizioniere doganale intracomunitario a seguito dell'Atto unico, un obbligo di tal genere non risulta né dall'Atto unico stesso né da alcun'altra disposizione formale del diritto comunitario scritto, né ancora da un eventuale principio generale di diritto in forza del quale la Comunità sia tenuta a indennizzare coloro che siano stati assoggettati a provvedimenti di esproprio o restrittivi del libero esercizio del diritto di proprietà, atteso che alla Comunità non può essere imposto l'obbligo di indennizzo per atti ad essa non imputabili. Ne consegue che la Comunità non è obbligata a risarcire gli appartenenti a tale categoria professionale.
Non è tuttavia escluso che un obbligo di risarcimento possa eventualmente imporsi sulla base del diritto nazionale dello Stato membro sul cui territorio l'agente o lo spedizioniere doganale intracomunitario esercitava la propria attività.
10 La responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni causati, vuoi da atti normativi emanati dalle istituzioni di quest'ultima, vuoi da illecita mancata emanazione di tali atti, può sorgere solo in presenza di una violazione di una norma giuridica di rango superiore diretta a tutelare i singoli. Inoltre, ove un'istituzione abbia emanato o abbia omesso di emanare un atto normativo nell'ambito del proprio ampio potere discrezionale, la responsabilità della Comunità può sorgere solo se la violazione presenti un carattere grave e manifesto.
L'eventuale insufficienza degli interventi delle istituzioni comunitarie a favore della professione di spedizioniere doganale in occasione dell'attuazione del mercato unico non è atta, anche ammesso che le istituzioni siano venute meno ad un obbligo di agire, a far sorgere la responsabilità della Comunità per violazione del principio della tutela dei diritti acquisiti, atteso che le istituzioni dispongono, per quanto attiene all'emanazione di atti di carattere normativo riguardanti scelte di politica economica, di un ampio potere discrezionale nello stabilire i propri interventi.
Al riguardo, il regolamento n. 3632/85, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana, che non definisce, né determina, sotto il profilo del diritto comunitario, l'esercizio delle professioni di agente e di spedizioniere doganale e si limita ad armonizzare le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana, non ha fatto sorgere in capo agli agenti ed agli spedizionieri doganali un vantaggio qualificabile come diritto acquisito. Inoltre, anche ammesso che il regolamento n. 3632/85 abbia effettivamente riconosciuto alla categoria professionale degli agenti e degli spedizionieri doganali un vantaggio specifico, non per questo gli appartenenti a tale categoria professionale possono fondatamente invocare un diritto acquisito al mantenimento di tale vantaggio, atteso che le istituzioni comunitarie possono legittimamente adeguare le normative ai necessari mutamenti cui esse devono essere sottoposte e che, quindi, gli operatori economici non possono invocare un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio derivante da una tale disciplina e di cui si siano avvalsi in un momento determinato.
11 Il diritto di far valere la tutela del legittimo affidamento si estende ad ogni singolo che si trovi in una situazione da cui risulti che l'amministrazione comunitaria ha fatto sorgere in capo ad esso fondate aspettative. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione.
12 Il diritto al libero esercizio delle attività professionali fa parte dei principi generali del diritto comunitario di cui gli organi giurisdizionali comunitari garantiscono l'osservanza. Tale principio non costituisce tuttavia una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni al libero esercizio di un'attività professionale, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito.
In considerazione dello scopo essenziale perseguito, la realizzazione del mercato interno, che costituisce un obiettivo di evidente interesse generale, non implica alcuna indebita limitazione all'esercizio del diritto fondamentale di cui trattasi.