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Document 61996CO0180

    Massime dell’ordinanza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti ° "Fumus boni juris" ° Danno grave e irreparabile ° Ponderazione di tutti gli interessi in gioco ° Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario

    (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)

    2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti ° Danno grave e irreparabile ° Danni che possono essere fatti valere da uno Stato membro

    (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)

    3. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti ° Ponderazione di tutti gli interessi in gioco ° Nozione

    (Trattato CE, art. 185)

    4. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti ° Decisione 96/239, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina ° Ponderazione di tutti gli interessi in gioco ° Priorità assoluta spettante alla tutela della sanità in rapporto a danni economici e sociali, pur se difficilmente rimediabili

    (Trattato CE, artt. 185 e 186)

    Massima

    1. La sospensione dell' esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni juris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Il giudice del procedimento sommario effettua parimenti la ponderazione degli interessi in gioco. Inoltre, la sospensione dell' esecuzione e gli altri provvedimenti concessi ai sensi dell' art. 186 del Trattato sono provvisori nel senso che essi non pregiudicano i punti di diritto o di fatto controversi, né anticipano le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale.

    Nell' ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l' ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto comunitario non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.

    2. L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere valutata alla luce della necessità di adottare provvedimenti provvisori onde evitare che l' applicazione immediata della misura oggetto del ricorso principale provochi un danno grave e irreparabile. Per quanto riguarda la natura del danno che si può far valere, va rilevato che gli Stati membri sono responsabili degli interessi, segnatamente economici e sociali, considerati come generali a livello nazionale e, in questa qualità, sono legittimati ad agire in giudizio per assicurarne la difesa. Di conseguenza, essi possono far valere danni che colpiscano un intero settore della loro economia, soprattutto qualora il provvedimento comunitario impugnato sia atto a causare ripercussioni negative sul livello dell' occupazione e sul costo della vita.

    3. Il giudice del procedimento sommario dinanzi al quale si dichiara il rischio che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile, allorché pondera nel contesto di una domanda di sospensione dell' esecuzione i vari interessi in gioco, deve accertare se l' eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice del merito cagionerebbe una modifica radicale della situazione prodottasi con l' esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell' esecuzione sarebbe tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale fosse respinto.

    4. Non può essere accolta una domanda di sospensione dell' esecuzione, anche solo parziale, della decisione della Commissione 96/239, relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l' encefalopatia spongiforme bovina, o di adattamento dell' applicazione di questa decisione mediante provvedimenti provvisori, presentata dal Regno Unito. Infatti, benché taluni motivi dedotti da tale Stato membro per contestare la legittimità di detta decisione non possano essere del tutto respinti in fase di esame da parte del giudice del procedimento sommario, la Commissione ha allegato argomenti seri in merito alla legittimità della sua decisione nel suo complesso. Peraltro, la ponderazione degli interessi in gioco porta necessariamente a riconoscere la priorità della protezione della salute delle popolazioni a fronte di un rischio mortale, che non può assolutamente essere escluso allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, in rapporto ai danni economici e sociali, pur se difficilmente rimediabili, che potrebbero derivare dall' applicazione della suddetta decisione e che possono essere fatti valere dal suddetto Stato membro.

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