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Document 61996CJ0395

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Concorrenza - Regole comunitarie - Applicazione concomitante degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) - Ammissibilità - Obiettivi rispettivi degli artt. 85 e 86

    [Trattato CE, artt. 85, n. 1, lett. a), b), d) ed e), e 86, lett. a) - d) (divenuti artt. 81, n. 1, lett. a), b), d) ed e), CE e 82, lett. a) - d), CE)]

    2 Concorrenza - Posizione dominante - Posizione dominante collettiva - Nozione - Entità collettiva

    [Trattato CE, artt. 85, nn. 1 e 3, e 86 (divenuti artt. 81, nn. 1 e 3, CE e 82 CE)]

    3 Concorrenza - Posizione dominante - Posizione dominante collettiva - Nozione - Conferenza marittima

    [Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 4056/86, art. 8, n. 2]

    4 Atti delle istituzioni - Decisione - Fondatezza di una valutazione giuridica - Elementi da prendere in considerazione

    5 Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Esame da parte del Tribunale - Modalità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

    6 Trasporti - Trasporti marittimi - Regole di concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Conferenza marittima - Pratica cosiddetta delle «navi da combattimento»

    [Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE); regolamento del Consiglio n. 4056/86]

    7 Concorrenza - Regole comunitarie - Applicazione concomitante degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) - Ammissibilità - Applicazione dell'art. 86 a una pratica esentata in forza dell'art. 85, n. 3 - Ammissibilità

    [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]

    8 Trasporti - Trasporti marittimi - Regole di concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Divieto assoluto

    [Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE); regolamento del Consiglio n. 4056/86, artt. 3 e 8, nn. 1 e 2]

    9 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario - Indicazione chiara delle parti cui può essere inflitta un'ammenda

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 4)

    Massima

    1 Risulta dai termini stessi degli artt. 85, n. 1, lett. a), b), d) ed e), e 86, lett. a)-d), del Trattato [divenuti artt. 81, n. 1, lett. a), b), d) ed e), CE e 82, lett. a)-d), CE] che una stessa pratica può dar luogo ad un'infrazione alle due disposizioni. L'applicazione concomitante degli artt. 85 e 86 del Trattato non può pertanto essere esclusa a priori. Tuttavia, gli obiettivi perseguiti rispettivamente da queste due disposizioni debbono essere distinti. L'art. 85 del Trattato si applica agli accordi, alle decisioni e pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri in maniera sensibile, senza tener conto della posizione sul mercato delle imprese interessate. Invece, l'art. 86 del Trattato riguarda il comportamento di uno o più operatori economici, consistente nel fatto di sfruttare in maniera abusiva una posizione di potenza economica che consente all'operatore interessato di opporsi alla salvaguardia di un'effettiva concorrenza sul mercato in questione, dandogli la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. (v. punti 33-34)

    2 Ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) una posizione dominante può essere detenuta da più «imprese». La nozione di «impresa» che figura nel capo del Trattato dedicato alle regole di concorrenza presuppone l'autonomia economica dell'entità interessata. Ne consegue che l'espressione «più imprese» di cui all'art. 86 del Trattato implica che una posizione dominante può essere detenuta da due o più entità economiche, giuridicamente indipendenti l'una dall'altra, a condizione che, dal punto di vista economico, esse si presentino o agiscano insieme, su un mercato specifico, come un'entità collettiva. In questo senso occorre comprendere l'espressione «posizione dominante collettiva».

    Per accertare l'esistenza di un'entità collettiva è necessario esaminare i legami o fattori di correlazione economici tra le imprese interessate. Al riguardo, occorre in particolare verificare se esistano tra queste imprese legami economici che consentano loro di agire insieme, indipendentemente dai loro concorrenti, dai loro clienti e dai consumatori. La sola circostanza che due o più imprese siano legate da un accordo, da una decisione di associazioni di imprese o da una pratica concordata, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), non può costituire, di per sé, una base sufficiente per un siffatto accertamento. Invece, un accordo, una decisione o una pratica concordata (oggetto o meno di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato), nella rispettiva applicazione, può incontestabilmente avere la conseguenza che le imprese interessate si sono vincolate quanto al loro comportamento su un mercato determinato in maniera tale che esse si presentino su tale mercato come un'entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti, delle loro controparti commerciali e dei consumatori.

    L'esistenza di una posizione dominante collettiva può pertanto risultare dalla natura e dai termini di un accordo, dalle modalità di applicazione e, pertanto, dai legami o fattori di correlazione tra imprese che ne derivano. Tuttavia, l'esistenza di un accordo o di altri vincoli giuridici non è indispensabile all'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante collettiva, accertamento che potrebbe risultare da altri fattori di correlazione e dipenderebbe da una valutazione economica, in particolare da una valutazione della struttura del mercato di cui trattasi.

    Peraltro, la constatazione che due o più imprese detengono una posizione dominante collettiva deve, in linea di principio, procedere da una valutazione economica della posizione sul mercato pertinente delle imprese interessate, prima di qualsiasi esame della questione se tali imprese abbiano sfruttato in maniera abusiva la loro posizione sul mercato. (v. punti 35-36, 38, 41-45)

    3 Dalle disposizioni del regolamento n. 4056/86 che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi risulta che, per sua natura e alla luce dei suoi obiettivi, una conferenza marittima, quale definita dal Consiglio come beneficiaria dell'esenzione per categoria prevista dal detto regolamento, può essere qualificata come entità collettiva che si presenta come tale sul mercato nei confronti sia degli utenti sia dei concorrenti. In tale ottica è logico che il Consiglio preveda, con il menzionato regolamento, le disposizioni necessarie per evitare che una conferenza marittima produca effetti incompatibili con l'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE). Ciò non pregiudica assolutamente la questione di stabilire se, in una data situazione, una conferenza marittima detenga una posizione dominante su un mercato determinato o, a fortiori, abbia sfruttato in maniera abusiva tale posizione. Infatti, come risulta dai termini dell'art. 8, n. 2, del detto regolamento, è con il suo comportamento che una conferenza che detiene una posizione dominante può produrre effetti incompatibili con l'art. 86 del Trattato. (v. punti 48-49)

    4 La fondatezza di una valutazione giuridica della Commissione dev'essere valutata alla luce non solo dei fatti e delle circostanze espressamente menzionati nella parte di una decisione dedicata a tale valutazione, ma anche di ogni altro elemento non contestato figurante nella stessa decisione. (v. punto 56)

    5 Anche se il Tribunale deve, in linea di principio, rispondere agli argomenti addotti nel contesto di un procedimento e motivare una decisione relativa all'irricevibilità di una domanda affinché la Corte possa, nell'ambito di un'impugnazione, esercitare il suo controllo giurisdizionale, non si può tuttavia esigere che esso, ogni volta che una parte fa valere, nel corso del procedimento, un motivo nuovo che non risponda manifestamente ai requisiti dell'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura, chiarisca nella sua sentenza le ragioni per le quali tale motivo è irricevibile ovvero che lo esamini nel merito. Il fatto che il Tribunale non si pronunci espressamente sulla ricevibilità di un motivo non pregiudica la situazione della parte ricorrente data l'evidente irricevibilità del motivo stesso. (v. punti 106-108)

    6 Costituisce un abuso di posizione dominante il fatto che una conferenza marittima in posizione dominante, la quale detenga oltre il 90% delle quote del mercato di cui trattasi e abbia un unico concorrente, proceda ad una riduzione selettiva dei prezzi al fine di allinearli, in maniera mirata, a quelli del suo concorrente. La conferenza marittima considerata approfitta doppiamente di detta pratica, detta delle «navi da combattimento». In primo luogo, essa elimina il principale, se non il solo, mezzo di concorrenza a disposizione dell'impresa concorrente. In secondo luogo, essa consente alla conferenza marittima interessata di continuare a chiedere agli utenti prezzi superiori per i servizi che non sono minacciati da tale concorrenza. (v. punti 117, 119-120)

    7 L'applicabilità a un accordo dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) non pregiudica l'applicabilità dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) ai comportamenti delle parti di questo stesso accordo, purché ricorrano le condizioni di applicazione di ciascuna disposizione. Più specificamente, la concessione di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, non pregiudica l'applicazione dell'art. 86 del Trattato. Il fatto che operatori soggetti ad una concorrenza effettiva si vedano autorizzata una pratica non implica pertanto che l'adozione della stessa pratica da parte di un'impresa in posizione dominante non possa mai costituire un abuso di tale posizione. Infatti, l'analisi del comportamento di un'impresa in posizione dominante deve tener conto del fatto che la detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone l'impresa che la detiene durante periodi di una certa entità in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria per le sue controparti commerciali. (v. punti 130-132)

    8 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi, prevede espressamente che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante è vietato senza che a tal fine sia richiesta alcuna previa decisione. Tale chiara formulazione è in perfetta armonia con i principi relativi all'efficacia dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) e all'impossibilità di esenzioni. Infatti, l'abuso di posizione dominante non può fruire di alcuna esenzione in nessun modo. Ne consegue che l'art. 8, n. 2, del detto regolamento, secondo cui la Commissione può ritirare il beneficio dell'esenzione per categoria qualora constati, in un caso particolare, che il comportamento delle conferenze marittime esonerate ai sensi dell'art. 3 del detto regolamento abbia effetti incompatibili con l'art. 86 del Trattato, non impone né potrebbe imporre restrizioni al potere di cui la Commissione dispone di infliggere ammende per violazione dell'art. 86 del Trattato. (v. punti 135-136)

    9 La comunicazione degli addebiti deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale stadio del procedimento di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza. La garanzia procedurale essenziale costituita dalla comunicazione degli addebiti è l'applicazione di un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento. Ne consegue che la Commissione è tenuta a precisare in maniera inequivocabile, nella comunicazione degli addebiti, le persone cui potrebbero essere inflitte ammende.

    Una comunicazione degli addebiti che si limiti a identificare come autore di un'infrazione un'entità collettiva non consente alle società che costituiscono tale organismo di essere sufficientemente informate del fatto di essere passibili di ammende individuali nel caso in cui l'infrazione dovesse essere accertata. La mancanza di personalità giuridica dell'entità collettiva non è pertinente al riguardo. Analogamente, una comunicazione degli addebiti così formulata non basta per mettere in guardia le società interessate sul fatto che l'ammontare delle ammende inflitte sarà fissato in relazione ad una valutazione della partecipazione di ciascuna società al comportamento configurante la pretesa infrazione. (v. punti 142-145)

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