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Document 61996CJ0386

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti sollevati anche dinanzi al Tribunale - Ininfluenza

[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Incidenza diretta - Criteri - Esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche - Decisione della Commissione indirizzata al mutuatario con la quale si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, di modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'agente incaricato dal mutuatario e un'impresa assegnataria dell'appalto - Incidenza diretta sull'impresa

(Trattato CE, art. 173, quarto comma)

Massima

3 Qualora un ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale indichi in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica la domanda di annullamento, il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo grado non può giustificare la loro irricevibilità.

4 L'incidenza diretta sul ricorrente, come condizione della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione diretta ad un'altra persona, presuppone che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio.

Per quanto riguarda l'esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica e alle sue repubbliche al fine di consentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche, un'impresa assegnataria di un appalto di fornitura di frumento è direttamente interessata, nel senso soprammenzionato, da una decisione della Commissione, diretta all'agente finanziario della repubblica mutuataria e con cui si rifiuta di riconoscere la conformità, rispetto alle disposizioni comunitarie vigenti, delle modifiche apportate ai contratti conclusi tra l'impresa assegnataria e l'agente incaricato a tal fine dalla repubblica mutuataria, in quanto la facoltà che avrebbe avuto l'agente incaricato di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità delle condizioni contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario era puramente teorica, di modo che la detta decisione, adottata dalla Commissione nell'esercizio delle proprie competenze specifiche, ha privato l'impresa assegnataria di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzione al contratto o di ottenere il pagamento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.

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