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Document 61996CJ0352

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Tariffa doganale comune - Contingenti tariffari comunitari - Contingenti d'importazione di riso aperti in compensazione dell'aumento di talune aliquote in seguito all'adesione di nuovi Stati membri - Regolamento n. 1522/96 - Legittimità alla luce delle norme del GATT pertinenti nonché dei principi di proporzionalità e di obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Insussistenza

(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, art. XXIV, paragrafo 6; memorandum d'intesa sull'interpretazione dell'art. XXIV, punti 5 e seguenti; regolamento del Consiglio n. 1522/96, artt. 3, 4 e 9)

Massima

Nell'ambito del regolamento n. 1522/96 relativo a taluni contingenti tariffari di riso e rotture di riso, che è stato adottato in applicazione degli accordi conclusi con l'Australia e la Thailandia in seguito ai negoziati condotti sulla base dell'art. XXIV, paragrafo 6, del GATT, gli artt. 3 e 4 prevedono che i titoli di importazione vengono rilasciati solo agli operatori titolari di un certificato di esportazione ottenuto nel paese di origine, mentre l'art. 9 enuncia i criteri d'intervento in caso di rischio per il settore comunitario del riso, fissando, in particolare, un limite quantitativo per taluni prodotti. Essendo precisato che, adottando questo regolamento, la Comunità ha inteso dare attuazione ad un obbligo specifico assunto nell'ambito del GATT, cioè convenire con i paesi terzi interessati compensazioni reciproche soddisfacenti per tener conto dell'aumento di taluni dazi doganali in seguito all'applicazione da parte di nuovi Stati membri della Tariffa doganale comune, tale obbligo deve essere considerato soddisfatto e non può quindi servire come base per valutare la legittimità del regolamento, dal momento in cui la Comunità e i paesi terzi sono pervenuti agli accordi sopra menzionati.

Non risulta poi che il sistema di gestione previsto dagli artt. 3 e 4 o il regime d'intervento previsto dall'art. 9 del regolamento abbiano violato il principio di proporzionalità e nemmeno che il regime d'intervento sia viziato da un difetto di motivazione o costituisca uno sviamento di potere.

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