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Document 61996CJ0348

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle persone - Libera prestazione dei servizi - Deroghe - Motivi di ordine pubblico - Condanna penale per uso di stupefacenti - Divieto automatico e permanente di soggiorno pronunciato nei confronti di cittadini comunitari - Inammissibilità

(Trattato CE, artt. 48, 52, 56 e 59; direttiva del Consiglio 64/221/CEE, art. 3)

Massima

Gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato e l'art. 3 della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ostano ad una normativa nazionale che, salvo qualche eccezione, specie di ordine familiare, impone al giudice nazionale di ordinare l'espulsione a vita dal territorio dei cittadini degli altri Stati membri riconosciuti colpevoli di essersi procurati e aver detenuto stupefacenti per uso strettamente personale.

Una siffatta sanzione costituisce un ostacolo alle libertà fondamentali sancite dai suddetti articoli del Trattato. Orbene, se è vero che uno Stato membro può considerare che l'uso di stupefacenti costituisca un pericolo per la società idoneo a giustificare misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la normativa nazionale sugli stupefacenti, al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, un provvedimento di espulsione giustificato dall'eccezione di ordine pubblico prevista in particolare all'art. 56 del Trattato può essere adottato nei confronti di un cittadino comunitario solo se, oltre al fatto che lo stesso ha commesso un'infrazione alla legge sugli stupefacenti, il suo comportamento personale ha posto in essere una minaccia effettiva e abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della società. Ciò non si verifica qualora l'espulsione a vita dal territorio nazionale venga pronunciata in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell'autore del reato né del pericolo che esso costituisce per l'ordine pubblico.

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