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Document 61996CJ0326

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità delle retribuzioni - Sanzioni contro violazioni del divieto di discriminazione - Modalità procedurali nazionali - Rispetto del principio di effettività del diritto comunitario - Facoltà di opporre al lavoratore una normativa nazionale che limita il diritto di ottenere arretrati retributivi o un risarcimento - Inammissibilità alla luce delle circostanze del caso di specie

    (Trattato CE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117)

    2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità delle retribuzioni - Sanzioni contro violazioni del divieto di discriminazione - Modalità procedurali nazionali - Rispetto del principio di equivalenza dei presupposti per aver diritto ad arretrati retributivi o ad un risarcimento e dei presupposti relativi a ricorsi analoghi di natura interna - Valutazione del giudice nazionale

    (Trattato CE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117)

    Massima

    1 Il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma giuridica nazionale la quale limita il periodo per il quale un lavoratore può reclamare arretrati retributivi o un risarcimento per violazione del principio di parità delle retribuzioni al biennio precedente alla data d'inizio del procedimento, biennio che non può essere esteso neanche quando il ritardo nella presentazione della domanda sia dovuto al fatto che il datore di lavoro ha deliberatamente fornito all'interessato informazioni inesatte sul livello della retribuzione riscossa dai lavoratori dell'altro sesso che svolgono un lavoro equivalente al suo.

    Permettere a un datore di lavoro il cui inganno sia stato all'origine del ritardo nella presentazione del ricorso del lavoratore, diretto ad ottenere l'applicazione del principio della parità di retribuzione, di reclamare l'applicazione di una norma nazionale che limiti il diritto di ottenere arretrati retributivi al biennio precedente la data di presentazione del ricorso sarebbe manifestamente incompatibile con il principio di effettività, poiché l'applicazione della norma nazionale sarebbe tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il recupero degli arretrati retributivi per una discriminazione basata sul sesso. Infatti, dal momento che il detto lavoratore non sarebbe in grado, in tali circostanze, di conoscere l'esistenza o il valore di una discriminazione, facendo richiamo alla detta norma nazionale il datore di lavoro potrebbe privare il suo dipendente della facoltà di proporre il ricorso giurisdizionale previsto dalla direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, al fine di garantire il rispetto del principio della parità delle retribuzioni.

    2 Il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma di diritto nazionale che limita il periodo in relazione al quale un lavoratore può reclamare arretrati retributivi o un risarcimento per violazione del principio di parità delle retribuzioni al biennio precedente la data di presentazione del relativo ricorso anche quando un altro rimedio è disponibile, qualora quest'ultimo rimedio implichi modalità procedurali o condizioni meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna. Spetta al giudice nazionale valutare se ricorra un'ipotesi del genere.

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