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Document 61996CJ0308

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposta sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Regime particolare delle agenzie di viaggi - Ambito di applicazione - Viaggi con la formula «tutto compreso» organizzati da operatori economici diversi dalle agenzie di viaggi - Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 26)

    2 Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposta sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Regime particolare delle agenzie di viaggi - Ambito di applicazione - Viaggi con la formula «tutto compreso» composti in parte da prestazioni acquistate presso terzi - Applicazione del regime particolare alle prestazioni proprie - Esclusione - Metodo di calcolo del margine imponibile

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 26)

    Massima

    1 Il regime particolare applicabile alle agenzie di viaggi e agli organizzatori di giri turistici previsto dall'art. 26 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari si applica del pari agli operatori economici che, anche se formalmente non godano della qualifica di agenzia di viaggi o di organizzatore di giri turistici, organizzino in nome proprio viaggi o giri turistici e che, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, ricorrano a soggetti terzi. Non si deve, tuttavia, tassare l'operatore economico in conformità dell'art. 26 qualora le prestazioni acquistate presso terzi restino puramente accessorie rispetto alle prestazioni proprie.

    Ne consegue che l'art. 26 si applica ad un albergatore che, dietro pagamento di una somma forfettaria, proponga abitualmente ai propri clienti, oltre all'alloggio, il trasporto andata e ritorno tra l'albergo e taluni distanti punti di raccolta e un'escursione in autobus nel corso del soggiorno, servizi di trasporto che sono acquistati presso terzi.

    2 L'art. 26 della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che, qualora un operatore economico assoggettato alle disposizioni di detto articolo effettui, dietro pagamento di un prezzo forfettario, operazioni composte da prestazioni di servizi fornite in parte da lui stesso e in parte da altri soggetti passivi, il regime dell'imposta sul valore aggiunto previsto da detta disposizione si applica unicamente alle prestazioni di servizi fornite da terzi.

    Non si può esigere che un operatore economico calcoli la quota della somma forfettaria corrispondente alla prestazione propria in base al principio dei costi effettivi qualora sia possibile ricavare detta quota della somma forfettaria in base al valore di mercato di prestazioni analoghe a quelle che compongono il pacchetto «tutto compreso».

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