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Document 61996CJ0301
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti a favore delle regioni che risentono della divisione della Germania - Portata della deroga - Interpretazione restrittiva - Svantaggi economici causati dall'isolamento determinato dalla demarcazione del confine tra le due zone
[Trattato CE, art. 92, nn. 1 e 2, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE)]
2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che s'inserisce nella scia di decisioni precedenti - Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
3. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Interpretazione restrittiva - Turbamento che colpisce l'intera economia dello Stato membro interessato
[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. a), b) e c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. a), b) e c), CE)]
4. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
[Trattato CE, art. 92, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE)]
$$1. Poiché le disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE], ai sensi delle quali sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione», non sono state abrogate, successivamente alla riunificazione della Germania, né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam, non può presumersi, in considerazione del valore oggettivo delle norme del diritto comunitario, che le disposizioni medesime siano divenute prive di oggetto a seguito della riunificazione.
Tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciata dall'art. 92, n. 1, del Trattato, l'art. 92, n. 2, lett. c), dev'essere oggetto di interpretazione restrittiva.
A tale riguardo, poiché l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.
Per contro, la tesi secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'innegabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue e produrrebbe la conseguenza di spezzare il nesso diretto che deve necessariamente sussistere tra lo svantaggio economico e la divisione geografica della Germania.
Dato che, ai sensi di tale disposizione, possono essere compensati unicamente gli svantaggi economici provocati direttamente dalla divisione geografica della Germania, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non può essere interpretato nel senso che ricomprenda fattispecie che non costituiscono conseguenza diretta della precedente esistenza di una frontiera intertedesca, bensì che costituiscono, in ampia misura, il risultato concreto delle politiche economiche perseguite dalla Repubblica democratica tedesca.
Le differenze di sviluppo tra i Länder già esistenti e quelli nuovi si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici istituiti nelle due parti della Germania.
( v. punti 64-75 )
2. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Analogamente, nella motivazione di una decisione, la Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto dedotti dagli interessati quando abbia tenuto conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi pertinenti della specie.
Qualora una decisione sia stata emanata in un contesto ben noto al governo interessato e si collochi nel solco di una prassi decisionale costante, essa può essere motivata in modo sommario.
( v. punti 87, 89, 92, 110, 140 )
3. L'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. b), CE], a differenza delle lett. a), e c) di tale paragrafo, esige, perché determinati aiuti di Stato possano essere considerati compatibili con il mercato comune, che essi siano destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e non solo su quella di regioni o parti del territorio di tale Stato. In quanto disposizione derogatoria, l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato deve infatti essere interpretato restrittivamente.
( v. punti 105-108 )
4. Dato che la Commissione, per applicare l'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), dispone di un ampio potere discrezionale, il sindacato della Corte si limita alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione al fine di operare la qualificazione contestata e dell'assenza di manifesto errore di valutazione.
La Commissione non può vedersi contestare il fatto di aver commesso un tale errore per aver considerato, nell'operare la distinzione che essa ha il diritto di operare, sul piano dei costi di gestione di un sito industriale, tra la situazione in cui debba essere realizzata un'infrastruttura completa e quella in cui una siffatta struttura già esista, e in ordine a costi relativi a un investimento operato in più tappe e che forma oggetto di un aiuto di Stato, che, una volta realizzata la prima tappa, le tappe successive costituiscono operazioni di estensione e non operazioni su un nuovo sito.
( v. punti 129, 131-132 )